Sacramenti e Codice di Diritto Canonico (6)

L’UNZIONE DEGLI INFERMI (cc 998-1007). La celebrazione. Il ministro. Fedeli ai quali conferire il sacramento.

 

L’unzione degli infermi, con la quale la Chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con il sacro olio e pronunciando le parole prescritte nei libri liturgici (c 998).
Il sacramento dell’unzione degli infermi, istituito da Cristo Gesù e adombrato nel vangelo di Marco (Mc 6,13), è stato promulgato dall’apostolo Giacomo; “Chi è malato, chiami i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore; e la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Gc 5,14-15).
Tutti, anche i credenti in Cristo, conoscono e avvertono la gravità del problema del dolore e della malattia; ma chi è illuminato e sorretto dalla fede può conoscerne il valore e sopportarne il peso con animo più forte e sereno. I cristiani sanno, dall’insegnamento di Gesù, quale sia l’origine, il significato e il valore della sofferenza per la salvezza propria e del mondo, e come, nella malattia. Cristo stesso sia accanto a loro per conformarli a sé.
Il sacramento della sacra unzione conferisce all’infermo la grazia dello Spirito Santo. Tutto l’uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato dalla fiducia in Dio e ottiene forze nuove contro le tentazioni del maligno e l’ansietà della morte, egli può così non solo sopportare validamente il male, ma combatterlo e conseguire anche la salute, qualora ne derivasse vantaggio per la sua salvezza spirituale.
Il sacramento, inoltre, dona, se necessario, il perdono dei peccati e porta a compimento il cammino penitenziale del cristiano (Rito dell’unzione degli infermi, 6, cfr. Concilio di Trento, DS 1694 e 1696).
La sacra unzione rimette anche i peccati gravi se l’infermo è almeno attrito e non è in grado di confessarsi. Chi però ha ottenuto il perdono di peccati gravi grazie al sacramento della sacra unzione, deve, se e appena gli sarà possibile, ricorrere al sacramento della penitenza.

La celebrazione
Oltre al Vescovo, possono benedire l’olio da usare nell’unzione degli infermi coloro che nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano e, in caso di necessità, qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento (c 999).
La benedizione dell’olio per gli infermi viene fatta normalmente dal Vescovo al giovedì della settimana santa. Qualora il sacerdote dovesse benedire l’olio durante il rito del conferimento del sacramento, può recarlo lui stesso o farlo preparare dai familiari dell’infermo in un piccolo recipiente adatto. L’olio benedetto, eventualmente avanzato dopo la celebrazione, dev’essere bruciato aggiungendovi cotone idrofilo (Rito dell’unzione degli infermi, 22).
Le unzioni debbono essere compiute accuratamente con le parole, l’ordine e il modo prescritti dai libri liturgici; tuttavia, in caso di necessità, è sufficiente un’unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.
Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l’uso di uno strumento (c 1000). Nel caso, per esempio, di un morbo contagioso, il ministro può praticare le unzioni mediante un pennellino.
L’unzione si fa spalmando un po’ d’olio benedetto sulla fronte e sulle mani dell’infermo. Quanto alla formula, è bene dividerla in modo da pronunciare la prima parte mentre si fa l’unzione sulla fronte, e la seconda mentre si fa l’unzione sulle mani (Rito…, 23).
La celebrazione comune dell’unzione degli infermi, per più infermi contemporaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano (c 1002), che deve valutare l’adeguata preparazione e l’opportunità della celebrazione.

Il ministro
Amministra validamente il sacramento dell’unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il sacerdote.
Hanno il dovere e il diritto di amministrare l’unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ministero pastorale.
Per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra (c 1003, parr 1 e 2), e al quale poi deve notificare l’avvenuta celebrazione affinché possa offrire ogni altro opportuno servizio pastorale.
Nel preparare il rito e nel predisporne lo svolgimento, il sacerdote s’informi sulle condizioni dell’infermo, per tenerne conto nel modo di ordinare l’insieme, nella scelta della lettura biblica e delle orazioni, per la celebrazione o meno della messa, per l’eventuale amministrazione del viatico, ecc. Tutto questo il sacerdote dovrà, per quanto possibile, concordarlo con l’infermo o con i suoi familiari, approfittando dell’occasione per spiegare il significato e il valore della celebrazione.
A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l’olio degli infermi, per essere in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento (c 1003, par 3).

Fedeli ai quali conferire il sacramento
L’unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l’uso di ragione, per malattia o vecchiaia, comincia a trovarsi in pericolo di vita (c 1004, par 1).
Nel dubbio se l’infermo abbia raggiunto l’uso di ragione, se sia gravemente ammalato o se sia morto, si amministri il sacramento dell’unzione (c 1005).
Si conferisca il sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, l’abbiano chiesto almeno implicitamente (c 1006). Non si conferisca invece a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto (c 1007).
Il sacramento della sacra unzione può essere ripetuto se l’infermo, dopo essersi ristabilito, è ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima malattia, il pericolo è divenuto più grave (c 1004, par 2).
I pastori d’anime e i parenti degli infermi provvedano che a tempo opportuno gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento (c 1001).
Il sacramento della sacra unzione non è soltanto per coloro che si trovano in estremo pericolo di vita; e perciò il tempo opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, comincia a essere in pericolo di morte (SC 73).
Per valutare la gravita del male, è sufficiente un giudizio prudente e probabile, senza inutili ansietà; si può eventualmente interpellare un medico.
Ecco alcuni casi, oltre a quelli ordinari e consueti, nei quali si può conferire il sacramento della sacra unzione: prima di un’operazione chirurgica, quando motivo dell’operazione è un male pericoloso; ai vecchi, per l’indebolimento accentuato delle loro forze, anche se non sono affetti da particolare grave malattia (Rito,..,10-11).
Per poter amministrare a un fedele l’unzione degli infermi, non è sufficiente la sua avanzata età o basarsi sul detto “senectus ipsa, morbus”; ma occorre vi sia un accentuato indebolimento delle forze.
Non è perciò consentito invitare in chiesa tutte le persone di età avanzata per conferire ad esse l’unzione degli infermi, magari in occasione di un corso di missioni al popolo e con l’intento di compiere una catechesi più significativa ed efficace. Il soggetto idoneo a ricevere il sacramento dell’unzione non è l’anziano in quanto tale; ma quanti, fanciulli, giovani o vecchi, sono gravemente ammalati o in reale, non semplicemente presunto, pericolo di morte (c. 1004, par 1; cfr. SC 73).
Nella catechesi si insista nell’educare i fedeli a chiedere essi stessi, appena verrà il momento, il sacramento della sacra unzione, e a riceverla con fede, devozione e animo sereno senza indulgere alla cattiva e radicata consuetudine di rimandarla a quando l’infermo è in stato di incoscienza.
Si ricordi ai fedeli che il sacramento per gli infermi ha l’efficacia di un profondo lavacro interiore capace di alleviare lo stesso male fisico, se ciò rientra nei disegni di Dio ed è utile alla vita spirituale dell’infermo; ma che in via ordinaria non opera guarigioni miracolose.
Nel prendere cura degli infermi, la Chiesa presta servizio a Cristo stesso nelle membra sofferenti del suo Corpo mistico, e seguendo l’esempio del Signore Gesù, che passò beneficando e risanando tutti, obbedisce al suo comando di aver cura dei malati (Mc 16,18; cfr Congregazione per il Culto divino, 7 dicembre 1972).
In un tempo come il nostro, in cui più angoscioso si fa il senso del limite e tragica la solitudine della morte, il sacramento degli infermi è destinato, nel piano salvifico del Cristo risorto, ad aprire l’orizzonte della vita futura e a ridare attualità, nell’esistenza cristiana, all’ardente desiderio dell’apostolo Paolo di uscire da questo mondo terrestre per essere sempre col Cristo (cfr. Fil. 1,23).
Celebrando il sacramento dell’unzione, la Chiesa da ragione della speranza che è in noi (1 Pt 3,14) e dei beni che non tramontano. Particolarmente a coloro che soffrono e piangono, la Chiesa intende ripetere, come Paolo (1 Ts 4,13), il messaggio della risurrezione, affinché non abbiano ad affliggersi come gli altri che non hanno speranza (Cei, Evangelizzazione e sacramento dell’unzione degli infermi, 12 luglio 1974).