Sacramenti e Codice di Diritto Canonico (2)

IL BATTESIMO (cc. 849-878). La celebrazione. Il ministro. I battezzandi. I padrini  

 IL BATTESIMO cc. 849-878
II battesimo è il sacramento mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e configurati a Cristo con un carattere indelebile e vengono incorporati alla Chiesa (c. 849)
Il cristiano è preparato dal battesimo ad accogliere tutta quella ricchezza che gli sarà comunicata dagli altri sacramenti, che riproporranno in modo diverso la novità della vita e dell’impegno battesimale.
Nel battesimo si radicano anche le diverse vocazioni e i ministeri che arricchiscono la Chiesa. Ogni battezzato è così deputato ad essere partecipe del triplice ministero di Cristo: profetico, sacerdotale e regale

La celebrazione
Il battesimo deve essere amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo il caso di  urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento (c. 850).
Il battesimo deve essere conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza episcopale (c. 854): nella Chiesa in Italia il battesimo viene conferito per infusione.
I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto ai battezzandi un nome estraneo al senso cristiano (c. 855), e che sia un nome di cui, quanti sono battezzati alla nascita, abbiano poi ad essere soddisfatti.
Alla celebrazione del battesimo deve precedere un’adeguata preparazione, e pertanto:
— l’adulto che intende ricevere il battesimo deve essere ammesso al catecumenato e, per quanto possibile, attraverso i vari gradi, essere condotto all’iniziazione sacramentale, secondo il rito dell’iniziazione adattato dalla Conferenza episcopale (c. 851, n. 1). Le disposizioni canoniche per il battesimo degli adulti si applicano a tutti coloro che hanno raggiunto l’uso di ragione.
Per quanto concerne il battesimo, viene assimilato al bambino colui che non è responsabile dei propri atti (c. 853).
— I genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere l’incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi inerenti. Il parroco perciò provveda in proposito, radunando o visitando le famiglie dei battezzandi (c. 851, 2)
È auspicabile che i parroci si rechino più volte a visitare le famiglie dei battezzandi per  colloqui pastorali, sempre ben accetti e proficui.
Agli incontri è opportuno invitare anche i padrini, i familiari e quanti abitano nel medesimo edificio o nelle case vicine.
Nel primo incontro con i genitori del battezzando,  il parroco ringrazia insieme con essi il Signore del dono del figlio e prende accordi per i successivi incontri, destinati a catechizzare quanti vi partecipano sul valore del battesimo, sugli impegni da assumere e sul rito della celebrazione. Ogni incontro incomincia e si conclude con la preghiera in comune.
È consigliabile e gradito l’omaggio ai genitori, da parte del parroco, di un opuscolo che contenga la catechesi e illustri il rito battesimale.
Con il battesimo si viene incorporati al popolo di Dio, e perciò la comunità deve essere esortata e preparata a partecipare alla celebrazione del sacramento, anche per manifestare visibilmente la fede e la gioia con la quale accoglie i neobattezzati nella Chiesa (Rito del Battesimo dei bambini, introd. gener., 7), e per più responsabilmente assumere l’impegno di contribuire alla crescita cristiana del battezzato.
Durante il rito, la comunità interviene esprimendo, insieme con il celebrante, il suo assenso alla professione di fede fatta dai genitori e dai padrini. In tal modo appare chiaro che la fede, nella quale si celebra il battesimo, è la fede di tutta la Chiesa di Cristo.
Il luogo proprio della celebrazione del battesimo è la chiesa e, per regola, la chiesa parrocchiale dei genitori (c. 857); con il battesimo, infatti, il neonato viene accolto nella Chiesa, la cui concreta e più immediata manifestazione e articolazione si ha nella comunità parrocchiale, affidata dal Vescovo a un pastore d’anime che con lui collabora alla vita e alla crescita del popolo di Dio.
Non è tuttavia sufficiente che il battesimo venga celebrato nella chiesa parrocchiale perché ne sia evidenziata l’ecclesialità; ma occorre che vi partecipi consapevolmente e attivamente la comunità, e in un clima festoso e gioioso.
È nel battistero, e cioè nell’ambiente nel quale è collocato il fonte battesimale a vasca o a zampillo, che si celebra il battesimo.
Il battistero deve essere riservato all’amministrazione del sacramento del battesimo, e deve essere veramente decoroso, “segno” che richiami l’attenzione del popolo fedele e idoneo, per la sua struttura e collocazione, a favorire la celebrazione e l’attiva partecipazione della comunità.
Nel battistero deve essere conservato con onore il cero pasquale, che vi viene collocato al termine del tempo pasquale, e deve rimanere acceso durante il rito battesimale. Alla sua fiamma si accendono le candele dei neobattezzati (Rito del Battesimo…, introd. gener., 25).
Al termine della celebrazione del sacramento è bene consegnare ai genitori del neobattezzato, come significativo ricordo, la candela e la veste bianca (non una pezzuola!), possibilmente confezionata o procurata personalmente dalla madre del battezzando.
Fuori del caso di necessità, il battesimo non può essere conferito nelle case private, a meno che l’Ordinario del luogo, per grave causa, non l’abbia concesso. Inoltre, il battesimo non sia celebrato negli ospedali e nelle cliniche, se non in caso di necessità o per altre ragioni pastorali da approvare dal Vescovo (c. 860), onde evitare il rischio della privatizzazione del sacramento che incorpora alla Chiesa.
Il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno; ma si raccomanda che ordinariamente sia celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia pasquale (c. 856), per meglio esprimere il mistero pasquale e la gioia della risurrezione.
È consigliabile che il battesimo sia conferito durante la messa domenicale per sottolineare il nesso con l’eucaristia e per favorire la partecipazione e la catechesi battesimale della comunità parrocchiale.
La raccomandazione di non celebrare troppo di frequente il battesimo durante la messa festiva (Rito del Battesimo…, 9) non riguarda le parrocchie con un numero esiguo di abitanti, nelle quali le nascite e i battesimi sono molto rari.
Per quanto è possibile, tutti i bambini nati entro un dato periodo di tempo siano battezzati nello stesso giorno con una sola celebrazione comune, né si celebri due volte il sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno, se non per una giusta causa (Rito del Battesimo…, introd. gener., 27).

Il ministro
Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono (c. 861, par. 1).
Anche se i molteplici impegni pastorali consentono  ai Vescovi di amministrare molto raramente il sacramento del battesimo, essi, come principali dispensatori dei misteri di Dio e responsabili di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata, non debbono tralasciare di conferire il battesimo, soprattutto nella veglia pasquale e agli adulti (Rito del Battesimo…, introd. gener., 12).
E pertanto, qualora i parroci lo chiedano, specialmente in occasione della visita pastorale, il Vescovo sarà molto lieto di celebrare il battesimo nelle loro parrocchie, privilegiando i neonati delle famiglie più povere.
L’amministrazione del battesimo rientra nelle funzioni affidate al parroco in modo speciale (c. 530).
Qualora mancasse o fosse impedito il ministro ordinario, il battesimo viene lecitamente conferito dal catechista o altra persona incaricata dall’Ordinario del luogo e, in caso di necessità, da chiunque sia mosso da retta intenzione.
E pertanto, i pastori d’anime, soprattutto i parroci, debbono essere solleciti affinché i fedeli siano istruiti sul retto modo di battezzare (c. 861, par. 2; cfr. Ur 22).
Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi (e 862). Non si tratta, ovviamente, di tutelare i cosiddetti diritti di stola, ma di una norma essenzialmente pastorale.
II battesimo degli adulti, per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, deve essere deferito al Vescovo diocesano perché, se lo riterrà opportuno, l’amministri personalmente (cc. 863; cfr. c. 852).

I battezzandi
È capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l’uomo non ancora battezzato (c 864),
Poiché soggetto capace di ricevere il battesimo è ogni essere umano vivente, il sacramento può essere amministrato anche al feto abortivo, al quale viene conferito sotto condizione se si dubita che sia vivo (c. 871).
Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani, e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati (c. 865), che poi gli verranno rimessi con il battesimo.
Il parroco deve promuovere e accertare la idoneità e la sincera volontà dell’adulto, specialmente quando chiede il battesimo in vista del matrimonio da contrarre con chi è tenuto alla celebrazione nella forma canonica.
L’adulto che viene battezzato, se non si oppone una grave ragione, riceva la confermazione subito dopo il battesimo e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo anche la comunione (c. 866).
I genitori sono tenuti a provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane dalla nascita.
Affinché la celebrazione del battesimo possa essere ben preparata e partecipata, i genitori, al più presto dopo la nascita del bambino, anzi anche prima, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e per essere convenientemente catechizzati (c. 867).
Amministrare il battesimo ai bambini non contrasta con il diritto naturale di ogni essere umano a decidere le proprie scelte di vita. Sino a quando, infatti, un figlio non è in grado di fare scelte personali, è diritto-dovere dei suoi genitori sostituirlo.
D’altra parte, chi è stato battezzato in età che non gli consentiva di prendere decisioni personali, potrà in seguito accettare o rifiutare gli obblighi derivanti dal battesimo, i quali gravano direttamente su quanti hanno voluto l’amministrazione del sacramento.
“Quando si pretende che il sacramento del battesimo comprometta la libertà del bambino, si dimentica soprattutto che ogni uomo, anche non battezzato, in quanto è creatura, ha verso Dio degli obblighi imprescrittibili, che il battesimo ratifica ed eleva con l’adozione filiale. Si dimentica inoltre che il Nuovo Testamento ci presenta l’ingresso nella vita cristiana non come una servitù o una costrizione, ma come l’accesso alla vera libertà.
Indubbiamente potrà capitare che il bambino, giunto all’età adulta, rifiuti gli obblighi derivanti dal suo battesimo. I genitori, nonostante la sofferenza che possono provarne, non hanno nulla da rimproverarsi per aver fatto battezzare il loro bambino e avergli dato un’educazione cristiana, come era loro diritto e dovere. Infatti, nonostante le apparenze, i germi deposti nella sua anima potranno un giorno riprendere vita, e i genitori vi contribuiranno con la loro pazienza, il loro amore, la loro preghiera e la testimonianza autentica della loro fede” (Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione sul battesimo dei bambini, 22, 20 ottobre 1980).
Se i genitori del neonato o del bambino si trovano in situazioni matrimoniali irregolari, il parroco deve valutare con prudenza ed equilibrio pastorale la richiesta del sacramento.
L’eventuale colpa dei genitori non coinvolge i figli, i quali hanno diritto al battesimo e all’educazione cristiana che i genitori si sono impegnati a dare celebrando il sacramento del matrimonio.
A volte sono gli stessi genitori che chiedono per i figli il battesimo: e in questo caso essi devono garantire che ai figli sarà data una vera, adeguata educazione cristiana. Qualora i genitori non offrano sicura garanzia di impegno educativo, deve essere data particolare importanza ai padrini e ai parenti che siano in grado di aiutare o sostituire i genitori nel compito educativo.
Se la richiesta del battesimo per il figlio è presentata da genitori conviventi o sposati solo civilmente e che potrebbero regolarizzare la loro posizione anche religiosamente, il sacerdote li inviterà a farlo prima di procedere al battesimo, onde superare la contraddizione tra la loro situazione irregolare e la domanda del battesimo (cfr Cei, La pastorale dei divorziati risposati, 26 aprile 1979).
Per battezzare lecitamente un bambino si esige che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano; che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, dandone ragione ai genitori.
Il bambino di genitori cattolici, e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente contro la volontà dei genitori (c. 868). Quest’ultima ipotesi deve essere tuttavia attentamente esaminata e valutata in tutte le sue conseguenze, anche pastorali.


I padrini
Per quanto è possibile, al battezzando venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana e presentare al battesimo, con i genitori, il battezzando e cooperare affinché il battezzato conduca una vita conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti (c. 872). Per il battesimo basta un solo padrino o una sola madrina, ma si possono ammettere anche un padrino e una madrina
(c. 873).
Per essere ammessi all’incarico di padrino è necessario che il fedele: sia scelto dal battezzando se adulto e, per l’infante, dai genitori o da chi ne fa le veci, o dal parroco o dal ministro e abbia l’intenzione di esercitare questo incarico; abbia compiuto sedici anni, a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito una diversa età oppure il parroco o il ministro del sacramento ritengano, per giusta causa, di fare eccezione; sia cattolico, cresimato, comunicato e di vita coerente alla fede e all’incarico che assume; non sia colpito da pena canonica legittimamente inibita o dichiarata; non sia il padre o la madre del battezzando. Un battezzato non cattolico può essere ammesso soltanto come teste e insieme al padrino cattolico (c. 874).
L’idoneità del padrino va giudicata non soltanto in base ai requisiti canonici obiettivamente verificabili, ma anche all’effettiva attitudine e volontà di cooperare all’educazione e crescita cristiana del battezzando.
Nella scelta del padrino, i genitori non debbono perciò ispirarsi a criteri che nulla o ben poco hanno a che vedere con le responsabilità che derivano dall’incarico di padrino.
Spetta al parroco illuminare i genitori nella scelta del padrino; ma poiché sarebbe molto problematico e poco efficace intervenire a scelta già fatta, il parroco intervenga con larga tempestività e, ancor meglio, nel contesto della catechesi permanente e comunitaria.
Merita particolare cura la pastorale del dopo battesimo, in quanto contribuisce a tenere vivi e a verificare gli impegni assunti dai genitori e dai padrini del battezzato.
È quindi opportuno che nelle settimane o nei mesi immediatamente successivi alla celebrazione del battesimo, e poi nelle visite almeno annuali alle famiglie della parrocchia, il parroco si premuri di esortare e incoraggiare i genitori e i padrini ad adempiere i doveri e i compiti loro propri.
Il parroco deve registrare nel libro dei battezzati, e senza indugio, i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento del battesimo e della nascita (c. 877, par. 1).
Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori (c. 877, par 2).
Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti e, almeno se così viene fatto nell’atto civile, dei genitori naturali a norma dei paragrafi 1 e 2 del c. 877, in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale (c. 877, par 3).
L’annotazione del battesimo nell’apposito registro compete al parroco; ma se per giusta causa è amministrato da altri sacerdoti o, per causa grave, da un fedele, il parroco deve esserne quanto prima informato per la doverosa annotazione e perché possa avere opportuni contatti pastorali con i genitori del battezzato.
Se il battesimo è stato amministrato in una parrocchia diversa da quella dei genitori del battezzato o del battezzato adulto, l’avvenuta celebrazione sia notificata al parroco proprio dei battezzati per ovvie ragioni pastorali.