CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI. Risposta a dubbi Is it the case circa talune norme della Institutio generalis Missalis Romani, Prot. N. 2372/00/L, 7 novembre 2000. Communicationes 32(2000), 173-174.
1. Nel caso in cui la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, al n. 43 della Institutio generalis Missalis Romani, intende proibire ai fedeli di inginocchiarsi durante qualunque parte della messa eccetto durante la consacrazione, ciò significa che proibisce ai fedeli di inginocchiarsi dopo l’Agnus Dei e dopo aver ricevuto la santa comunione?
R.: No.
2. La Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nella Institutio generalis Missalis Romani, ai nn.160-162, 244, o altrove, intende che la gente non può più genuflettere o inchinarsi come segno di riverenza verso il santissimo sacramento subito prima di ricevere la santa comunione?
R.: No.
3. La Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti nella Institutio generalis Missalis Romani ai nn. 314-315, o altrove, intende affermare che una cappella separata per la riserva del santissimo sacramento all’interno delle chiese parrocchiali è preferibile a una collocazione prominente e centrale nella chiesa, quindi visibile dai fedeli durante la celebrazione della messa?
Risp.: No, e ad mentem.
Mens: All’interno delle norme specificate dal diritto, spetta al vescovo diocesano, nel suo ruolo di moderatore della sacra liturgia nella Chiesa particolare a lui affidata, dare un giudizio riguardo al posto più appropriato per la riserva del santissimo sacramento, avendo anzitutto presente la finalità di incoraggiare e favorire i fedeli a visitare e adorare il santissimo sacramento.
Città del Vaticano, 7 Novembre 2000.
Jorge A. card. MEDINA ESTÉVEZ, presidente
+ Francesco Pio TAMBURRINO, arcivescovo segretario