“Quali sono le disposizioni che riguardano il momento della celebrazione del sacramento della penitenza: ad esempio, possono i fedeli accedere al sacramento della penitenza durante la celebrazione della messa?”. Congregazione PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI. Risposta Quaenam sunt dispositiones circa le norme che riguardano il momento della celebrazione del sacramento della penitenza. 31 luglio 2001; Notitiae, 37(2001) 259-260.
“Quali sono le disposizioni che riguardano il momento della celebrazione del sacramento della penitenza: ad esempio, possono i fedeli accedere al sacramento della penitenza durante la celebrazione della messa?”.
Circa il tempo della celebrazione del sacramento della penitenza le norme specifiche si trovano nell’istruzione Eucharisticum mysterium, del 25 maggio 1967, dove viene raccomandato: “Si inculchi nei fedeli l’abitudine di accostarsi al sacramento della penitenza non durante la celebrazione della messa, ma specialmente in certe ore stabilite, cosicché l’amministrazione di questo sacramento si svolga con tranquillità e con vera loro utilità, ed essi stessi non siano impediti da una attiva partecipazione alla messa” (n. 35). Le stesse cose sono nuovamente proposte anche nelle Premesse del Rito della Penitenza (n. 13), dove però si afferma che “la riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo” (ivi).
Questo va inteso dai pastori come un consiglio per la cura pastorale dei fedeli, che devono essere esortati e aiutati a non trascurare di cercare nei sacramento della penitenza il vantaggio spirituale e ad accedervi possibilmente al di fuori del tempo e del luogo della celebrazione della messa. D’altra parte questa norma non proibisce in alcun modo ai sacerdoti – eccetto a colui che celebra la santa messa – di ascoltare le confessioni dei fedeli che lo desiderano anche nel tempo della celebrazione della messa.
Ai nostri giorni particolarmente, mentre da molti si perde il significato ecclesiale del peccato e del sacramento della penitenza, ed è molto diminuito il desiderio di accedere al sacramento della penitenza, i pastori devono favorire con tutte le loro forze tra i fedeli l’uso frequente di questo sacramento. Perciò nel can. 986 § 1 del Codice di diritto canonico si legge: “Tutti coloro cui è demandata in forza dell’ufficio la cura delle anime, sono tenuti all’obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l’opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore”.
In effetti la celebrazione del sacramento della penitenza è uno tra i ministeri specifici del sacerdote. I fedeli non solo sono tenuti a confessare i peccati (cf. can. 989), ma anzi hanno il diritto “di ricevere dai sacri pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti” (can.213).
Risulta quindi evidente che anche durante la celebrazione della messa è lecito ricevere la confessione ogni volta in cui si prevede che i fedeli chiedano quel ministero. Nel corso di una concelebrazione, si esorta vivamente che alcuni sacerdoti si astengano da concelebrare per essere disponibili ai fedeli che vogliono accedere al sacramento della penitenza.
Si ricordi comunque che non è lecito unire il sacramento della penitenza con la santa messa in modo da farne risultare un’unica celebrazione liturgica.