CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera circolare Through a mysterious circa l’integrità del sacramento della penitenza, del 20 marzo 2000
Prot. N. 700/00/L. 20 marzo 2000: Notitiae 36(2000) 312-319 (inglese).
Attraverso un misterioso scambio nella vittoria di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce, il Sacramento della Penitenza supera la divisione tra l’uomo e Dio, causata dal peccato. In questo prezioso sacramento il peccatore pentito riceve, come dono di grazia da parte del Padre, per la potenza dello Spirito santo e attraverso il ministero della Chiesa, quella riconciliazione che è centrata “in Cristo stesso, l’Agnello senza macchia offerto per i nostri peccati” (1 Pt 1,19; Ap 5,6; 12,11), la cui “sofferenza e il cui abbandono si sono trasformati in una inesauribile sorgente di amore misericordioso e pacificatore”.(1)
Per questo motivo, in occasione della visita ad limina, nel 1998, dei vescovi australiani, il santo Padre stesso insieme con questa Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti fece varie osservazioni riguardanti l’autentica disciplina del sacramento della Penitenza, soprattutto in merito alle situazioni eccezionali e chiedendo in particolare se vi sia mai la possibilità di amministrare “l’assoluzione generale”.
Poiché il Grande Giubileo dell’anno 2000 “implica una riscoperta del sacramento della Penitenza nel suo profondo significato di incontro con Colui che ci perdona per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito”, (2) questo dicastero ha ritenuto opportuno promuovere l’approfondimento di un’autentica comprensione della disciplina sacramentale, come pure di una corretta applicazione del rito come è chiaramente preordinata dalle norme liturgiche e canoniche. A questo fine, e dopo attento studio della materia, questo dicastero stabilisce che:
1. Le norme in vigore che riguardano il sacramento della Penitenza si trovano nel Rito della Penitenza del Rituale romano e nel Codice di diritto canonico (3) e si fondano sulla legge divina, la dottrina costante della Chiesa e la sua pratica tradizionale. La presente lettera circolare richiama le medesime norme e non costituisce quindi un’innovazione, né una modifica della legge vigente. Non revoca nulla che sia permesso dalle disposizioni della legge in vigore in materia di sacramento della Penitenza. Richiama piuttosto le regole concernenti l’autentica disciplina del sacramento della Penitenza, che la Santa Sede, nel rito della Penitenza, il Codice di diritto canonico e vari discorsi del santo Padre hanno più volte ribadito. È quindi necessario dire con chiarezza che non ci può essere “gradualità” nell’applicazione della norma della legge. La stessa Congregazione per il culto divino non ha facoltà di deviare dalla legislazione in vigore: è infatti sua responsabilità salvaguardare e promuovere queste norme oltre che assistere i vescovi nell’esercizio del loro ministero pastorale.
2. La divina costituzione del sacramento della Penitenza richiede che ogni penitente confessi al prete tutti i peccati mortali, come pure ogni particolare circostanza morale dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame. (4) Per questa ragione il Codice di diritto canonico afferma con chiarezza che “la confessione individuale e integra e l’assoluzione costituiscono l’unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa: solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione”. (5)
Nello specificare questo obbligo, la Chiesa ha insistentemente ripetuto che “ogni fedele, raggiunta l’età della discrezione, è tenuto all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell’anno”.6 “Considerevoli sforzi vanno messi in atto per evitare ogni rischio che questa tradizionale pratica del sacramento della Penitenza cada in disuso”. (7) Infatti quest’anno giubilare, i cattolici sono particolarmente invitati a rifare di nuovo quell’unica esperienza trasformante rappresentata dalla confessione individuale integrale e dall’assoluzione”. (8) In conformità con la legge e la prassi della Chiesa, i fedeli devono confessare i loro peccati oralmente (confessione auricolare), (9) eccetto in casi di vera impossibilità fisica o morale (per es. malattia estrema o condizione fisica che inibisce la parola, incapacità di parlare, ecc.). Questa disposizione escluderebbe le celebrazioni comunitarie del sacramento nelle quali i penitenti sono invitati a presentare al prete confessore un elenco scritto di peccati al prete confessore. Va sottolineato che tali innovazioni rischierebbero di compromettere l’inviolabile segreto della confessione sacramentale.
3. Considerando l’autentica disciplina della Chiesa in merito all’ “assoluzione generale”, la recente riunione fra i dicasteri della curia romana con una rappresentanza di vescovi della Conferenza episcopale australiana ha rilevato che:
…non infrequentemente le celebrazioni comunitarie hanno dato adito ad un uso illegittimo dell’assoluzione generale. Tale uso illegittimo, come altri abusi nell’amministrazione del sacramento della penitenza, dev’essere eliminato.
L’insegnamento della Chiesa si riflette in termini precisi nelle disposizioni del Codice di diritto canonico (cf. specialmente i canoni 959-964). È in particolare chiaro che “la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una numerosa affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio” (canone 961 § 1 2°).
Su questa materia i vescovi eserciteranno in futuro una rinnovata vigilanza, consapevoli che gli allontanamenti dall’autentica tradizione fanno molto male alla Chiesa e ai singoli cattolici.(10)
4. Rispetto all’amministrazione dell'”assoluzione generale” l’esclusiva autorità goduta dai vescovi diocesani di determinare se in un certo caso si è realizzata veramente una grave necessità nella loro diocesi” non li autorizza “a cambiare le condizioni richieste, a sostituire altre condizioni a quelle date, o a determinare la grave necessità secondo il loro criterio personale, per quanto valido”.(12) Infatti, il vescovo diocesano esprime “il suo giudizio graviter onerata conscientia e nel pieno rispetto della legge e della prassi della Chiesa”.(13)
Gli ordinari locali e i preti, nel grado che loro compete, hanno l’obbligo di coscienza di assicurarsi che i penitenti abbiano regolari e frequenti occasioni d’orario per la confessione individuale e integrale dei peccati in tutte le chiese parrocchiali e per quanto è possibile in altri centri pastorali. (14) Inoltre, i preti sono chiamati ad essere generosi nel rendersi disponibili al di fuor degli orari stabiliti per celebrare la confessione individuale ed integrale quando il fedele ragionevolmente lo richieda.(15) “Per mancanza di tempo, altri lavori potranno essere rimandati o addirittura cancellati, ma non il confessionale”.(16)
6. Il santo padre ha indicato nella natura personale del peccato della conversione, del perdono e della riconciliazione (17) il motivo per cui il rito della Riconciliazione di vari penitenti con la confessione e l’assoluzione individuali “richiede la confessione personale dei peccati e l’assoluzione individuale”.(18) Poiché la confessione individuale ed integrale dei peccati non è solo un obbligo “ma anche un inviolabile e inalienabile diritto” (19) dei fedeli, deve essere eliminata ogni innovazione che possa interferire con l’osservanza di quest’obbligo, come quando i penitenti sono invitati o in qualche modo incoraggiati a nominare un solo peccato o un peccato rappresentativo.
7. Per favorire una più fruttuosa ricezione del sacramento della Penitenza e nella speranza di accrescere lo spirito e la virtù della penitenza tra i fedeli, il Rito della Penitenza include materiale per “celebrazioni penitenziali”, le quali sono descritte come riunioni del popolo di Dio per ascoltare la proclamazione della parola di Dio. (20) “Si dovrà far attenzione che i fedeli non confondano queste celebrazioni con la celebrazione del sacramento della Penitenza”, (21) chiarendo loro in particolare che tali celebrazioni sono di natura propedeutica e non includono il perdono sacramentale dei peccati. E’ necessario imprimersi nella mente che tali celebrazioni penitenziali non possono utilizzare la formula sacramentale dell’assoluzione e non possono nemmeno impiegare la formula conclusiva del rito penitenziale della messa o alcuna altra formula che potrebbe essere fraintesa come assoluzione dei peccati.
8. Il rito della riconciliazione di vari penitenti con la confessione individuale e l’assoluzione e le già menzionate celebrazioni penitenziali non possono essere integrate nella celebrazione della messa.(22) In aggiunta all’innovazione non autorizzata, (23) nella celebrazione dei rispettivi riti e della messa, che questa pratica rappresenterebbe, è da tenere particolarmente presente il fatto che tali abusi incorrerebbero nel rischio di creare confusione nella mente dei fedeli riguardo all’avere, o meno, ricevuto l’assoluzione sacramentale.
9. Va ancora ricordato che ” l’Eucaristia non è ordinata al perdono dei peccati mortali. Questo è proprio del sacramento della Riconciliazione. Il proprio dell’Eucaristia è invece di essere il sacramento di coloro che sono nella piena comunione della Chiesa”.(24) Allo stesso tempo, poiché il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’eucaristia sono un unico sacrificio, quando i fedeli ricevono degnamente il corpo e il sangue di Cristo, sono fortificati nella carità “che, nella vita di ogni giorno, tende a indebolirsi: la carità così vivificata cancella i peccati veniali.(25)” “Proprio per la carità che accende in noi, l’Eucaristia ci preserva in futuro dai peccati mortali” (26).
10. Ai vescovi diocesani è ricordata “l’importanza della necessaria cura pastorale che instilli nel popolo di Dio un maggior apprezzamento del sacramento, così che il messaggio di riconciliazione, il cammino di conversione e la stessa celebrazione del sacramento possano toccare più profondamente i cuori degli uomini e delle donne del nostro tempo”.(27)
In risposta al dono sacramentale di Dio:
Sarebbe … folle, oltre che presuntuoso, augurarsi arbitrariamente di non osservare i mezzi di grazia e salvezza che il Signore ha predisposto e. in casi specifici, pretendere di ricevere il perdono non celebrando il sacramento che fu istituito da Cristo precisamente per il perdono.(28)
Dal momento che “la riconciliazione in Cristo si ottiene in modo preminente nella celebrazione del sacramento della penitenza”, (29) i vescovi diocesani spesso e con forza devono raccomandare la frequente ricezione del sacramento della penitenza, anche nei casi in cui, dopo un diligente esame di coscienza, i penitenti non riconoscono alcun peccato mortale, sia promovendo essi stessi questo insegnamento sia ricordando ai confessori di consigliare i fedeli che “la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella via dello Spirito”. (30) Nel perseguimento dell’autentica “riscoperta” del sacramento della penitenza a cui il santo padre chiama la chiesa, “una attenta rilettura dell’Ordo paenitentiae (Rito della penitenza) sarebbe di grande aiuto durante il Giubileo per approfondire la nostra comprensione degli elementi essenziali di questo sacramento”. (31) Specialmente in questo Anno santo, ” “quando l’invito di Gesù alla conversione è più profondamente sentito”, (32) possa un frutto del grande Giubileo del 2000 essere il generale ritorno dei fedeli cristiani alla pratica sacramentale della confessione” (33).
Roma, dagli uffici della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 20 marzo, solennità di san Giuseppe nel grande giubileo dell’anno 2000.
Jorge A. card. MEDINA ESTÉVEZ, prefetto
+ Francesco Pio TAMBURRINO, arcivescovo segretario
Note:
1 Pope JOHN PAUL II. General Audience, 22 September 1999. no. 3: L’Osservatore Romano. 23.9.1999. p. 6.
2 Pope JOHN PAUL II. General Audience. 15 September 1999. no. 1: L’Osservatore Romano. 16.9.1999. p. 4. Cf. Apostolic letter Tertio millennio adveniente, 10 November 1994: AAS 87(1995) 5-41. here no. 50, p. 36: EV 14/1804.
3 Cf. Code of Canon Law. cann. 959-991.
4 Cf. Code of Canon Law. can. 988 § 1: Catechisrn of the Catholic Church, nos. 1454.1456.
5 Code of Canon Law. can. 960.
6 Code of Canon Law, can. 989. Cf. also CONC. OECUM. TRID.. sessio XIV. cap. IV: Denz 1683: sessio XIV. Canones de sacramento paenitentiae, can. 8; Denz 1708; Catechism of the Catholic Church. 1457.
7 Statement of Conclusions: Final Declaration of the Interdicasterial meeting of the Roman Curia with a representation of the Bishops of the Episcopal Conference of Australia, 14 December 1998, no. 45.
8 Pope JOHN PAUL II, Allocution to the Bishops of Ireland, 26 June 1999: AAS 91(1999) 1065-1072. here no. 8. p. 1072.
9 Cf. CONC. OECUM. FLOR., sessio VIII. Bulla unionis, Armenorum: Denz 1323
10 Statement of Conclusions. no. 45.
11 Cf. Code of Canon Law. cann. 961 § 1 2° : 961 § 2.
12 Pope PAUL VI, Allocution to the Bishops of the region of New York in the United States of America, 20 April 1978: AA.S 70(1978) 330.
13 Pope JOHN PAUL II. Apostolic Exhortation Reconciliatio et paenitentia. 2 December 1984: AAS 77(1985) 185-275. here no. 33, p. 270: EV 9/1200.
14 Cf. Code of Canon Law, can. 986 § I; SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH. Normae pastorales, circa absolutionem sacramenealem generali modo impertiendam. 16 June 1972: AAS 64(1972) 510-514, here no. IV p.512: EV4/1658.
15 Cf. Code of Canon Law. can. 986 § 1: Catechism of the Catholic Church, 1464.
16 Pope PAUL VI, Allocution to the Bishops of the region of New York in the United States of America. 20 April 1978: AAS 70( 1978) 328-332, here p. 331.
17 Cf.Catechism of the Catholic Church, no. 1484.
18 Pope JOHN PAUI. II. Allocution to the Bishops of Australia, 14 December 1998 AAS 91(1999) 580-586, here no. 5. p. 584. Cf. also Pope JOHN PAUL II, Allocution to the Bishops of Ireland. no. 8: AAS 91(1999) 1072.
19 Pope JOHN PAUL II. Apostolic Exhortation Reconcilatio et paenitentia. no 33; AAS 77(1985) p. 271; EV 9/1200.
20 Cf. Rite of Penance. no. 36: Appendix II.
21 Rite of Penance. no. 37. Cf. also SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH. Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam. no. X: AAS 64(1972) 513-514: EV 4/1664.
22 Cf. Rite of Penance. no. 13.
23 Cf. Sacrosanctum concilifim. no. 22 § 3: EV 1/37.
24 Catechism of che Catholic Church. no. 1395.
25 Catechism of che Catholic Church. nos. 1367. 1394.
26 Catechism of che Catholic Church.. no. 1395.
27 Pope JOHN PAUL II. General Audience, 15 September 1999. no. 5.
28 Pope JOHN PAUL II. Apostolic Exhortation Reconciliatio et penitentia, 2 December 1984. no. 31:AAS 77(1985) 258: EV 9/1181. Cf. also Pope JOHN PAUL II, Allocution to the Bishops of Portugal. 30 November 1999, no. 4: L”Osservatore Romano. 1.12.1999. p. 4.
29 Pope JOHN PAIUL II. General Audience. 22 September 1999, no. 5.
30 Catechism of che Catholic Church. no. 1458. CI. also Code of Canon Law, can. 988 § 2.
31 Pope JOHN PAUL II. General Audience. 15 September 1999, no. 4.
32 Pope JOHN PAUL II, Bull Incarnationis mysterium, 29 November 1998 AAS 91(1999) pp. 129-143. here no. 5. p. 133; EV 1689.
33 Pope IOHN PAUL II. Allocution to the Bishops of Portugal. 30 November 1999. no. 4.