"Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofalo: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica". LEGGE S. Tommaso la definisce: «un'ordinazione di ragione pel il bene comune promulgata da chi ha la cura della collettività sociale». Concetto essenziale della legge è la forza morale obbligante riguardo all'azione umana.
La legge è divina o umana: quella viene da Dio, questa dagli uomini che governano la società. La legge divina è eterna, naturale o positiva: l'eterna è nell'essenza di Dio e coincide con la sua sapienza e con la sua volontà, da cui deriva e dipende la vita dell'universo (mondo fisico e monda morale). La legge divina naturale è quella impressa nelle creature per dirigerle al proprio fine: è fisica nelle creature irrazionali. è morale nell'uomo a cui viene promulgata dalla coscienza (v. questa voce). La legge divina positiva è quella rivelata nella S. Scrittura (A. e N. Testamento).
La legge umana si divide in ecclesiastica (emanata dal Sommo Pontefice, dai Vescovi, dai Concili) e civile (emanata dalla autorità competente del governo delle nazioni).
La potestà legifera umana suppone la giurisdizione o potestà di governo. L'oggetto della legge dev'essere onesto, giusto e fisicamente e moralmente possibile. Il soggetto della legge è l'uomo suddito del legislatore che abbia l'uso di ragione.
Perché una legge entri in vigore è necessario che sia promulgata cioè formalmente proposta e comunicata a tutta la collettività dei sudditi. Sacra evidentemente è la legge divina, che attraverso la coscienza obbliga tutte le creature razionali sotto pena di sanzioni. che vanno oltre i limiti di questa vita. Sacra è la legge ecclesiastica intimamente connessa con la legge divina; ma sacra è ancora la legge umana fondata su una potestà che deriva da Dio: «Non est potestas nisi a Deo» (Rom. 13).
La legge civile obbliga in coscienza, secondo la migliore opinione, a meno che non sia in contrasto con la legge divina o ecclesiastica. La legge sia divina che umana non si trasgredisce consapevolmente senza colpa, che si misura dalla gravità del contenuto della legge stessa e dalla volontà obbligante del legislatore. Se la legge è meramente penale, la sua trasgressione importa pena ma non colpa. Il suddito può essere dispensato dalla osservanza della legge positiva dal superiore che ha potestà di giurisdizione sopra di lui.
Privilegio è un favore speciale concesso contro o oltre la legge comune.
La legge, regola remota di moralità, deve diventare regola prossima dell'azione morale attraverso la coscienza.