Raccolta di documenti sull’autorita’ della Chiesa – Ad tuendam fidem…
AD TUENDAM FIDEM
Raccolta di documenti per inquadrare meglio il contesto della Lettera Apostolica data Motu Proprio Ad tuendam fidem di Giovanni Paolo II
Lettera Apostolica data Motu Proprio Ad tuendam fidem
NOTA ILLUSTRATIVA DOTTRINALE DELLA FORMULA CONCLUSIVA DELLA PROFESSIO FIDEI
Explanatory note on motu proprio Ad tuendam fidem (English summary)
«Professio fidei» et «Iusiurandum fidelitatis» in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo
Rescritto riguardante le formule della professione di fede e del giuramento di fedeltà
Appendice
GIOVANNI PAOLO II
Lettera Apostolica data Motu Proprio
AD TUENDAM FIDEM,
con la quale vengono inserite alcune norme nel
Codice di Diritto Canonico
e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
PER DIFENDERE LA FEDE della Chiesa Cattolica contro gli errori che insorgono da parte di alcuni fedeli, soprattutto di quelli che si dedicano di proposito alle discipline della sacra teologia, è sembrato assolutamente necessario a Noi, il cui compito precipuo è confermare i fratelli nella fede (cf Lc 22, 32), che nei testi vigenti del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali vengano aggiunte norme con le quali espressamente sia imposto il dovere di osservare le verità proposte in modo definitivo dal Magistero della Chiesa, facendo anche menzione delle sanzioni canoniche riguardanti la stessa materia.
1. Fin dai primi secoli sino al giorno d’oggi la Chiesa professa le verità sulla fede di Cristo e sul mistero della Sua redenzione, che successivamente sono state raccolte nei Simboli della fede; oggi infatti esse vengono comunemente conosciute e proclamate dai fedeli nella celebrazione solenne e festiva delle Messe come Simbolo degli Apostoli oppure Simbolo Niceno-Costantinopolitano.
Lo stesso Simbolo Niceno-Costantinopolitano è contenuto nella Professione di fede, ultimamente elaborata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede(1), che in modo speciale viene imposta a determinati fedeli da emettere quando questi assumono un ufficio relativo direttamente o indirettamente alla più profonda ricerca nell’ambito delle verità circa la fede e i costumi oppure legato a una potestà peculiare nel governo della Chiesa(2).
2. La Professione di fede, preceduta debitamente dal Simbolo Niceno-Costantinopolitano, ha inoltre tre proposizioni o commi che intendono esplicare le verità della fede cattolica che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo che Le «insegnerà tutta la verità» (Gv 16, 13), nel corso dei secoli ha scrutato o dovrà scrutare più profondamente(3).
Il primo comma che enuncia: «Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato»(4), convenientemente afferma e ha il suo disposto nella legislazione universale della Chiesa nei cann. 750 del Codice di Diritto Canonico(5) e 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali(6).
Il terzo comma che dice: «Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto alle dottrine che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarle con atto definitivo»(7), trova il suo posto nei cann. 752 del Codice di Diritto Canonico (8) e 599 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (9).
3. Tuttavia, il secondo comma in cui si afferma: «Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo»(10), non ha alcun canone corrispondente nei Codici della Chiesa Cattolica. È di massima importanza questo comma della Professione di fede, dal momento che indica le verità necessariamente connesse con la divina rivelazione. Queste verità, che nell’esplorazione della dottrina cattolica esprimono una particolare ispirazione dello Spirito di Dio per la comprensione più profonda della Chiesa di una qualche verità che riguarda la fede o i costumi, sono connesse sia per ragioni storiche sia come logica conseguenza.
4. Spinti perciò da detta necessità abbiamo opportunamente deliberato di colmare questa lacuna della legge universale nel modo seguente:
A) Il can. 750 del Codice di Diritto Canonico d’ora in poi avrà due paragrafi, il primo dei quali consisterà del testo del canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell’insieme il can. 750 suonerà:
Can. 750 – § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.
Nel can. 1371, n. 1 del Codice di Diritto Canonico sia congruentemente aggiunta la citazione del can. 750 § 2, cosicché lo stesso can. 1371 d’ora in poi nell’insieme suonerà:
Can. 1371 – Sia punito con una giusta pena:
1) chi oltre al caso di cui nel can. 1364 § 1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico oppure respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750 § 2 o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario non ritratta;
2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all’Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l’ammonizione persiste nella sua disobbedienza.
B) Il can. 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali d’ora in poi avrà due paragrafi, dei quali il primo consisterà del testo del canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell’insieme il can. 598 suonerà:
Can. 598 – § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata cioè nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda.
§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.
Nel can. 1436 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali si aggiungano convenientemente le parole che si riferiscono al can. 598 § 2, cosicché nell’insieme il can. 1436 suonerà:
Can. 1436 – § 1. Colui che nega una verità da credere per fede divina e cattolica o la mette in dubbio oppure ripudia totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito come eretico o come apostata con la scomunica maggiore; il chierico può essere punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.
§ 2. All’infuori di questi casi, colui che sostiene una dottrina proposta da tenersi definitivamente o condannata come erronea dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell’esercizio del magistero autentico e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito con una pena adeguata.
5. Ordiniamo che sia valido e ratificato tutto ciò che Noi con la presente Lettera Apostolica data Motu Proprio abbiamo decretato e prescriviamo che sia inserito nella legislazione universale della Chiesa Cattolica, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali così come è stato sopra dimostrato, nonostante qualunque cosa in contrario.
Roma, presso san Pietro, 18 maggio 1998, anno ventesimo del Nostro Pontificato.
(1) Congregatio pro Doctrina Fidei, Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 9 Ianuarii 1989, in AAS 81 (1989) 105.
(2) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 833.
(3) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 747 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 595 § 1.
(4) Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen Gentium, De Ecclesia, n. 25, 21 Novembris 1964, in AAS 57 (1965) 29-31; Constitutio dogmatica Dei Verbum, De divina Revelatione, 18 Novembris 1965, n. 5, in AAS 58 (1966) 819; Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1556.
(5) Codice di Diritto Canonico, can. 750 – Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
(6) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 598 – Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata cioè nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda.
(7) Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1557.
(8) Codice di Diritto Canonico, can. 752 – Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell’intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.
(9) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 599 – Non proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio di intelletto e di volontà deve essere prestato alla dottrina circa la fede e i costumi che, sia il Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; di conseguenza i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad essa non corrisponda.
(10) Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1557.
EXPLANATORY NOTE ON MOTU PROPRIO “AD TUENDAM FIDEM”
VATICAN CITY, JUL 1, 1998 (VIS) – The Congregation for the Doctrine of the Faith yesterday issued an explanatory note in English, French and Spanish, which accompanied the text of Pope John Paul’s Motu Proprio “Ad Tuendam Fidem” (To Defend the Faith).
The note was signed by Cardinal Joseph Ratzinger and Archbishop Tarcisio Bertone, S.D.B., respectively prefect and secretary of the congregation. With this Motu Proprio, several “commas” or paragraphs are inserted into the latest canon law codes for both the Eastern and Latin Churches: these paragraphs refer to the “profession of faith” and the oath of fidelity of those who exercise an ecclesiastical teaching ministry.
Following are excerpts from this note:
“From her very beginning, the Church has professed faith in the Lord, crucified and risen, and has gathered the fundamental contents of her belief into certain formulas.”
“In the course of the centuries, from this unchangeable nucleus testifying to Jesus as Son of God and as Lord, symbols witnessing to the unity of the faith and to the communion of the churches came to be developed. In these, the fundamental truths which every believer is required to know and to profess were gathered together.”
“In recent times too, in her pastoral care for souls, the Church has thought it opportune to express in a more explicit way the faith of all time. In addition, the obligation has been established for some members of the Christian faithful, called to assume particular offices in the community in the name of the Church, to publicly make a profession of faith according to the formula approved by the Apostolic See.”
“This new formula of the ‘Professio fidei’ restates the Nicene- Constantinopolitan Creed and concludes with the addition of three propositions or paragraphs intended to better distinguish the order of the truths to which the believer adheres.”
“The first paragraph states: ‘With firm faith, I also believe everything contained in the Word of God, whether written or handed down in Tradition, which the Church, either by a solemn judgment or by the ordinary and universal Magisterium, sets forth to be believed as divinely revealed.’ The object taught in this paragraph is constituted by all those doctrines of divine and catholic faith which the Church proposes as divinely and formally revealed and, as such, as irreformable.
“These doctrines are contained in the Word of God, written or handed down, and defined with a solemn judgment as divinely revealed truths either by the Roman Pontiff when he speaks ‘ex cathedra’, or by the College of Bishops gathered in council, or infallibly proposed for belief by the ordinary and universal Magisterium.
“These doctrines require the assent of theological faith by all members of the faithful. Thus, whoever obstinately places them in doubt or denies them falls under the censure of heresy, as indicated by the respective canons of the Codes of Canon Law.
“The second proposition of the ‘Professio fidei’ states: ‘I also firmly accept and hold each and everything definitively proposed by the Church regarding teaching on faith and morals.’ The object taught by this formula includes all those teachings belonging to the dogmatic or moral area, which are necessary for faithfully keeping and expounding the deposit of faith, even if they have not been proposed by the Magisterium of the Church as formally revealed.”
“Every believer, therefore, is required to give firm and definitive assent to these truths, based on faith in the Holy Spirit’s assistance to the Church’s Magisterium, and on the Catholic doctrine of the infallibility of the Magisterium in these matters. Whoever denies these truths would be in a position of rejecting a truth of Catholic doctrine and would therefore no longer be in full communion with the Catholic Church.”
“The Magisterium of the Church, however, teaches a doctrine to be believed as divinely revealed (first paragraph) or to be held definitively (second paragraph) with an act which is either defining or non-defining. … In the case of a non-defining act, … such a doctrine can be confirmed or reaffirmed by the Roman Pontiff, even without recourse to a solemn definition.”
“The third proposition of the ‘Professio fidei’ states: ‘Moreover, I adhere with religious submission of will and intellect to the teachings which either the Roman Pontiff or the College of Bishops enunciate when they exercise their authentic Magisterium, even if they do not intend to proclaim these teachings by a definitive act.’
“To this paragraph belong all those teachings — on faith and morals — presented as true or at least as sure, even if they have not been defined with a solemn judgment or proposed as definitive by the ordinary and universal Magisterium.”
“A proposition contrary to these doctrines can be qualified as erroneous or, in the case of teachings of the prudential order, as rash or dangerous and therefore ‘tuto doceri non potest’.”
“To the truths of the first paragraph belong the articles of faith of the Creed, the various christological dogmas and marian dogmas; the doctrine of the institution of the sacraments by Christ and their efficacy with regard to grace; the doctrine of the real and substantial presence of Christ in the Eucharist and the sacrificial nature of the eucharistic celebration; the foundation of the Church by the will of Christ; the doctrine on the primacy and infallibility of the Roman Pontiff; the doctrine on the existence of original sin; the doctrine on the immortality of the spiritual soul and on the immediate recompense after death; the absence of error in the inspired sacred texts; the doctrine on the grave immorality of direct and voluntary killing of an innocent human being.
“With respect to the truths of the second paragraph, with reference to those connected with revelation by a logical necessity, one can consider, for example, the development in the understanding of the doctrine connected with the definition of papal infallibility.”
“A similar process can be observed in the more recent teaching regarding the doctrine that priestly ordination is reserved only to men. The Supreme Pontiff, while not wishing to proceed to a dogmatic definition, intended to reaffirm that this doctrine is to be held definitively, since, founded on the written Word of God, constantly preserved and applied in the Tradition of the Church, it has been set forth infallibly by the ordinary and universal Magisterium.”
“The doctrine on the illicitness of euthanasia, taught in the Encyclical Letter ‘Evangelium Vitae’, can also be recalled.”
“Other examples of moral doctrines which are taught as definitive by the universal and ordinary Magisterium of the Church are: the teaching on the illicitness of prostitution and of fornication.”
“As examples of doctrines belonging to the third paragraph, one can point in general to teachings set forth by the authentic ordinary Magisterium in a non- definitive way.”
«Professio fidei» et «Iusiurandum fidelitatis» in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, 1 iulii 1988: AAS 81 (1989), 104-106; OR 25.2.1989, p. 6.
Rescritto riguardante le formule della professione di fede e del giuramento di fedeltà
premessa redazionale
CONGREGATTO DE DOCTRINA FIDEI, Rescriptum ex audientia ss.mi In audientia, formulas professionis fidei et iuris iurandi fidelitatis contingens, foras datur, prot. n. 106/83, 19 septembris 1989: AAS 81(1989), 1169.
Il «rescriptum ex audientia ss.mi» consiste in una risposta data dal papa durante un’udienza. Tale risposta, a norma del can. 59 § 2, ha lo stesso valore ed è sottomessa alle stesse regole dei «rescritti» (cann. 59-73).
Con questo strumento giuridico, l’«oracolo a viva voce» testimoniato dal card. Ratzinger con firma e data e reso di pubblica ragione sul bollettino ufficiale della Santa Sede, si dà completa «forrna giuridica» sia alla «nota di presentazione» sia alle formule giuridiche della «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà», precedentemente pubblicate su AAS 81(1989), fasc. 1, p. 104ss, che mancavano dell’indicazione dell’autore, della data di emanazione e dell’indicazione della potestà legislativa, dal momento che esse innovavano (in quanto aggiungevano obblighi nuovi) rispetto al can. 833.
testo ufficiale
Per quanto riguarda le formule della «Professione di fede» e del «Giuramento di fedeltà», riportate nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis del 9 gennaio 1989, si decide di pubblicare il relativo rescritto proveniente dall’udienza: (1)
Rescritto dall’udienza del santo padre
Nell’udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 1° luglio 1989, il santo padre si è degnato di approvare e stabilire sia i nuovi testi delle formule di «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà nell’atto di assumere un ufficio da esercitare a nome della chiesa», sia le norme ad esse pertinenti nella «nota di presentazione» delle stesse e ha stabilito che tutto questo fosse pubblicato nel debito modo in Acta Apostolicae Sedis. Le traduzioni di quelle formule nelle lingue correnti, preparate a cura delle conferenze episcopali, potranno essere usate soltanto dopo l’approvazione data da questa Congregazione.
Dal palazzo della Congregazione della dottrina della fede, 19 settembre 1989.
JOSEPH card. RATZINGER, prefetto
1 – AAS 81(1989), 104s
Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,
et portae inferi non praevalebunt adversum eam.
Et tibi dabo claves regni coelorum.
Et quodcumque ligaveris super terram, erit legatum et in coelis;
Et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis.
(Mt 16, 18-19)
A.M.D.G.