CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI. Risposta a un dubbio Quomodo agendum est su come comportarsi con il vino consacrato rimasto dopo la comunione, 31 dicembre 2000, 36 (2000), n. 412-413 (nov.- dic. 2000), p. 541
D. – Come ci si deve comportare circa il vino consacrato eventualmente rimasto dopo la comunione?
R. – Finita la distribuzione della sacra comunione, il vino consacrato eventualmente rimasto “deve essere consumato subito dopo la comunione, e non può essere conservato” (Istr. Inaestimabile donum, 3 aprile 1980. n. 14). Inoltre l’Istruzione generale del Messale romano (2000) precisa a più riprese la cosa, stabilendo che “il sacerdote consuma subito personalmente presso l’altare tutto i1 vino consacrato eventualmente rimasto” (n. 163) o, dove c’è un diacono, questi porga il calice ai fedeli e poi “subito consumi devotamente all’altare il sangue di Cristo che fosse rimasto, con l’aiuto, se è il caso, degli altri diaconi e presbiteri” (n. 182: cf. n. 247). Il sangue di Cristo non può essere conservato dopo la celebrazione della messa, e perciò “si ponga attenzione a consacrare soltanto la quantità di vino necessaria per la comunione” (Istr. Inaestimabile donum, 3 aprile 1980. n. 14).
Si fa eccezione soltanto, secondo quanto si precisa nel Rito dell’Unzione e cura pastorale degli infermi, per il caso in cui si dovesse amministrare il viatico ai malati. In tal caso, se l’infermo non può ricevere l’eucaristia sotto la specie del pane e neppure si può celebrare la messa presso di lui. il sangue di Cristo, in modo strettamente temporaneo e soltanto per questo, sia riposto nel tabernacolo fino al momento in cui sarà portato all’infermo (n. 95). E inoltre, se dopo l’amministrazione della comunione “rimanesse ancora del preziosissimo sangue, sia consumato dal ministro” (ivi).
È un gravissimo abuso e va assolutamente condannato spargere per terra il sangue di nostro Signore Gesù Cristo o anche versarlo nel sacrario dell’edificio sacro o fare di esso qualsiasi altro uso non contemplato nelle norme sopra esposte.
Chi osasse compiere un tale delitto, sia punito a norma dei canoni. Inoltre si tenga presente il can. 1367 e la sua interpretazione autentica (AAS 91[1999]918).