Perche’ si deve andare a Messa? E perche’ proprio la Domenica?
L’Eucaristia domenicale
2177 La celebrazione domenicale del Giorno e dell’Eucaristia del Signore sta al centro della vita della Chiesa. “Il giorno di domenica in cui si celebra il Mistero pasquale, per la tradizione apostolica, deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo di precetto” [Codice di Diritto Canonico, 1246, 1].
“Ugualmente devono essere osservati i giorni del Natale del Signore nostro Gesù Cristo, dell’Epifania, dell’Ascensione e del santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della Santa Madre di Dio Maria, della sua Immacolata Concezione e Assunzione, di san Giuseppe, dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e infine di tutti i Santi” [Codice di Diritto Canonico, 1246, 1].
2178 Questa pratica dell’assemblea cristiana risale agli inizi dell’età apostolica [Cf At 2,42-46; 2178 1Cor 11,17 ]. La Lettera agli Ebrei ricorda: non disertate le vostre “riunioni, come alcuni hanno l’abitudine di fare”, ma invece esortatevi a vicenda ( Eb 10,25 ).
La Tradizione conserva il ricordo di una esortazione sempre attuale: “Affrettarsi verso la chiesa, avvicinarsi al Signore e confessare i propri peccati, pentirsi durante la preghiera. . . Assistere alla santa e divina Liturgia, terminare la propria preghiera e non uscirne prima del congedo. . . L’abbiamo spesso ripetuto: questo giorno vi è concesso per la preghiera e il riposo. E’ il giorno fatto dal Signore. In esso rallegriamoci ed esultiamo” [Autore anonimo, Sermo de die dominica: PG 86/1, 416C. 421C].
2179 “La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore” [Codice di Diritto Canonico, 515, 1]. E’ il luogo in cui tutti i fedeli possono essere convocati per la celebrazione domenicale dell’Eucaristia. La parrocchia inizia il popolo cristiano all’espressione ordinaria della vita liturgica, lo raduna in questa celebrazione; insegna la dottrina salvifica di Cristo; pratica la carità del Signore in opere buone e fraterne:
Tu non puoi pregare in casa come in chiesa, dove c’è il popolo di Dio raccolto, dove il grido è elevato a Dio con un cuore solo. Là c’è qualcosa di più, l’unisono degli spiriti, l’accordo delle anime, il legame della carità, le preghiere dei sacerdoti [San Giovanni Crisostomo, De incomprehensibili Dei natura seu contra Anomaeos, 3, 6: PG 48, 725D].
L’obbligo della domenica
2180 Il precetto della Chiesa definisce e precisa la legge del Signore: “La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo di partecipare alla Messa” [Codice di Diritto Canonico, 1247]. “Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente” [Codice di Diritto Canonico, 1247].
2181 L’Eucaristia domenicale fonda e conferma tutto l’agire cristiano. Per questo i fedeli sono tenuti a partecipare all’Eucaristia nei giorni di precetto, a meno che siano giustificati da un serio motivo (per esempio, la malattia, la cura dei lattanti o ne siano dispensati dal loro parroco) [Cf ibid., 1245]. Coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo commettono un peccato grave.
2182 La partecipazione alla celebrazione comunitaria dell’Eucaristia domenicale è una testimonianza di appartenenza e di fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. In questo modo i fedeli attestano la loro comunione nella fede e nella carità. Essi testimoniano al tempo stesso la santità di Dio e la loro speranza nella salvezza. Si rafforzano vicendevolmente sotto l’assistenza dello Spirito Santo.
2183 “Se per mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda vivamente che i fedeli prendano parte alla Liturgia della Parola, se ve n’è qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro, celebrata secondo le disposizioni del vescovo diocesano, oppure attendano per un congruo tempo alla preghiera personalmente o in famiglia, o, secondo l’opportunità, in gruppi di famiglie” [Codice di Diritto Canonico, 1248, 2].
(Sintesi, dal Catechismo della Chiesa Cattolica)