INTERDETTO

"Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofalo: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica". INTERDETTO: è una censura o pena medicinale, per la quale i fedeli (laici e chierici), pur rimanendo nella comunione della Chiesa, vengono privati di alcuni Sacramenti e di altre cose sacre. Differisce dalla scomunica, in quanto questa separa dalla comunione degli altri fedeli e dalla sospensione, che colpisce soltanto i chierici.

L'interdetto si distingue quanto al soggetto
 – personale, se colpisce una determinata persona.
 – locale, se colpisce direttamente un territorio
e indirettamente tutte le persone che vi si trovano;
può essere: a) generale, se comprende tutto il territorio; b) particolare, se comprende una parte del territorio, p. e. una chiesa, un convento.
 
Quanto agli effetti in:
 – totale, se proibisce l'uso di tutte le cose sacre.
 – parziale, se sospende l'uso di alcune cose sacre.
 
 In forza dell'interdetto locale generale, per fermarci alla forma più usata in un determinato territorio è proibita la celebrazione di qualunque rito e l'amministrazione di qualunque sacramento in forma solenne (eccettuati i giorni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Assunta). Si permette soltanto nelle Cattedrali e nelle chiese parrocchiali: 1) la celebrazione di una Messa quotidiana; 2) l'amministrazione del battesimo, della comunione, della penitenza; 3) la conservazione del SS.mo; 4) l'assistenza alla celebrazione del matrimonio senza benedizione nuziale; 5) l'esequie dei morti senza solennità; 6) la benedizione degli oli e del fonte battesimale; 7) la sacra predicazione; 8) la amministrazione del Viatico in forma privata. In tutte queste funzioni non si suonano mai le campane e l'organo e si evita ogni pompa esterna.
 Questa pena ripete le sue origini dai primi secoli della Chiesa, ma il suo massimo sviluppo e la sua piena fisionomia l'acquistò nel Medioevo, quando fu applicata con estremo rigore colpendo talvolta interi regni, come la Francia e l'Inghilterra. Poi i Papi lentamente ne mitigarono le conseguenze, permettendo l'amministrazione di alcuni sacramenti in forma privata. Negli ultimi tempi sembrava venuto in disuso quando da Pio X fu lanciato, con felice esito, su Adria (1909) e su Galatina (1913).
 La disciplina vigente è stabilita nel Codice, can. 2268-2277.