Di recente, un vescovo ha chiesto alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti se un vescovo diocesano possa obbligare i suoi sacerdoti ad ammettere donne o fanciulle nel servizio dell’altare. Questo dicastero ha ritenuto opportuno inviare al vescovo in questione la presente lettera e, considerata la sua importanza, ha deciso di pubblicarla qui di seguito in una traduzione italiana.
Della congregazione PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, lett. Further to recent ad un vescovo circa i ministranti da ammettersi al servizio dell’altare, Prot. N. 2451/00/L, 27 luglio 2001: Notitiae, 37(2001) 397-399 (inglese). 38(2002) 46-48 (italiano).
[Di recente, un vescovo ha chiesto alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti se un vescovo diocesano possa obbligare i suoi sacerdoti ad ammettere donne o fanciulle nel servizio dell’altare. Questo dicastero ha ritenuto opportuno inviare al vescovo in questione la presente lettera e, considerata la sua importanza, ha deciso di pubblicarla qui di seguito in una traduzione italiana].
Eccellenza,
Con riferimento alla nostra recente corrispondenza, questa Congregazione ha deciso di procedere ad un rinnovato studio delle questioni concernenti l’eventuale ammissione di fanciulle, donne adulte e religiose, accanto ai fanciulli, come ministranti nella liturgia.
Nell’ambito del presente esame, questo dicastero, ha consultato il Pontificio Consiglio per i testi legislativi che ha risposto con una lettera in data 23 luglio 2001. La risposta del pontificio consiglio è stata di aiuto, perché ha riaffermato che le domande sollevate da questa congregazione – inclusa quella se una legislazione particolare possa obbligare i singoli sacerdoti, quando celebrano la santa messa, a ricorrere al servizio delle donne all’altare – non riguardano l’interpretazione della legge, ma, piuttosto, concernono la corretta applicazione della medesima normativa. La risposta del succitato pontificio consiglio, pertanto, conferma l’interpretazione di questo dicastero, secondo la quale la questione rientra nell’ambito delle proprie competenze, delineate dalla Costituzione apostolica Pastor bonus, § 62. Alla luce di tale autorevole risposta, questo dicastero, avendo risolto alcune questioni rimaste ancora insolute, ha potuto concludere il proprio studio e, ora, desidera fare le seguenti osservazioni.
Come risulta chiaramente dalla Responsio ad propositum dubium circa il can. 230 § 2 del Codice di diritto canonico, data dal Pontifìcio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi e dalle direttive di questa congregazione, volute dal santo padre per provvedere all’ordinata attuazione del disposto del can. 230 § 2 e della sua interpretazione autentica (cf. Lettera circolare ai presidenti delle Conferenze episcopali, Prot. n. 2482/93, del 15 marzo 1994, in Notitiae 30[1994] 333-335), il vescovo diocesano, in quanto moderatore della vita liturgica della diocesi affidata alla sua cura pastorale, ha l’autorità di consentire il servizio delle donne all’altare, nell’ambito del territorio affidato alla sua guida. Tale libertà, inoltre, non può essere condizionata da richieste favorevoli ad una certa uniformità fra la sua diocesi e le altre, in quanto ciò determinerebbe, logicamente, l’eliminazione della necessaria libertà di azione del singolo vescovo diocesano. Piuttosto, dopo aver ascoltato il parere della conferenza episcopale, il vescovo deve basare il suo prudente giudizio su ciò che ritiene accordarsi maggiormente con le necessità pastorali locali, al fine di conseguire un ordinato sviluppo della vita liturgica nella diocesi affidata al suo governo pastorale. Nel fare ciò, il Vescovo terrà in considerazione, fra l’altro, la sensibilità dei fedeli, le ragioni che motiverebbero un tale permesso, i differenti contesti liturgici e le assemblee che si riuniscono per la santa messa (cf. Lettera circolare ai presidenti delle conferenze episcopali, 15 marzo 1994, n. 1).
In ossequio alle citate istruzioni della Santa Sede, in nessun caso tale autorizzazione può escludere gli uomini, o, in particolare, i fanciulli, dal servizio all’altare, e nemmeno può obbligare che i sacerdoti della diocesi ricorrano a ministranti di sesso femminile, in quanto «sarà sempre molto appropriato seguire la nobile tradizione di avere dei fanciulli che servono all’altare» (Lettera circolare ai presidenti delle conferenze episcopali, 15 marzo 1994, n. 2). Naturalmente, rimane sempre l’obbligo di promuovere gruppi di fanciulli ministranti, non da ultimo, per il ben noto aiuto che, da tempo immemorabile, tali iniziative hanno assicurato nell’incoraggiamento di future vocazioni sacerdotali (cf. ibid.).
Per quanto concerne l’eventuale vantaggio pastorale offerto alla situazione locale dalla presenza di donne ministranti all’altare, sembra utile ricordare che i fedeli non ordinati non hanno alcun diritto di svolgere tale servizio. Piuttosto, è dai sacri pastori che essi possono esservi ammessi (cf. Lettera circolare ai presidenti delle conferenze episcopali, 15 marzo 1994, n. 4; cf. anche can. 228 § 1; Istruzione interdicasteriale 14, Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, n. 4. in Notitiae 34[1998] 9-42). Pertanto, qualora vostra eccellenza ritenesse opportuno autorizzare il servizio di donne all’altare, rimarrebbe importante spiegare chiaramente ai fedeli la natura di tale innovazione, affinchè non si abbia alcuna confusione e con ciò si danneggi lo sviluppo di vocazioni al sacerdozio.
Avendo cosi confermato e ulteriormente chiarito i contenuti della sua precedente risposta a vostra eccellenza, questo dicastero – che considera normativa la presente lettera – desidera assicurarla della sua gratitudine per avere avuto l’occasione di approfondire ulteriormente la presente questione.
Con ogni migliore augurio e distinto ossequio, mi confermo, sinceramente suo in Cristo,
Jorge A. card. Medina Estévez, prefetto
mons. Mario Marini, sotto-segretario