Donne e servizio all’altare

La Santa Sede rispetta la decisione che alcuni vescovi hanno adottato, ma allo stesso tempo, la medesima Santa Sede ricorda che sarà sempre molto opportuno seguire la nobile tradizione del servizio all’altare da parte dei ragazzi. Come è noto ciò ha permesso uno sviluppo consolante delle vocazioni sacerdotali

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI


Donne e servizio all’altare


15 marzo 1994


 Lettera circolare Credo doveroso ai Reverendissimi Presidenti delle Conferenze Episcopali sul servizio liturgico dei laici, Prot. 2482/93, 15 marzo 1994: Notitiae, 30 (1994), 333-335. – La lettera è stata inviata alle conferenze episcopali nelle principali lingue. Si veda il testo del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi in EV 13/1867 e lo studio Servizio delle donne all’altare in Notitiae, 30(1994), 351-355.



Eminenza / Eccellenza Reverendissima,


CREDO DOVEROSO comunicare all’E.za vostra reverendissima che prossimamente sarà pubblicata in Acta Apostolicae Sedis una interpretazione autentica del con. 230 § 2 del Codice di diritto canonico.


Come è noto, con detto can. 230 § 2 si stabiliva che: “Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt” (“I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettorenelle azioni liturgiche; cosi pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto”.)


Ultimamente era stato chiesto al Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi se le funzioni liturgiche che, a norma del suddetto canone, possono essere affidate ai laici, possano essere svolte egualmente da uomini e donne e se fra tali funzioni possa anche essere annoverata quella di servire all’altare, al pari delle altre funzioni indicate dallo stesso canone.


Nella riunione del 30 giugno 1992 i padri del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, esaminarono il seguente dubbio a loro posto: “Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta CIC can. 230 § 2, fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare” (“Tra le funzioni liturgiche che i laici, uomini o donne, possono esercitare, secondo il canone 230 § 2 del CIC si può includere anche il servizio all’altare?”).


La risposta fu la seguente: “Affirmative et iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas” (“Si, e secondo le istruzioni che la sede apostolica darà”.)



Successivamente il sommo pontefice Giovanni Paolo II, nell’udienza concessa in data 11 luglio 1992 all’ecc.mo mons. Vincenzo Fagiolo, arcivescovo emerito di Chieti-Vasto e presidente del predetto Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, confermò tale decisione e ordinò che essa fosse promulgata.


Nel comunicare quanto precede a codesta conferenza episcopale, sento il dovere di precisare alcuni aspetti del can. 230 § 2 e della sua interpretazione autentica:


1) II can. 230 § 2 ha carattere permissivo e non precettivo: “Laici… possunt”. Pertanto il permesso dato a tale proposito da alcuni vescovi, non può minimamente essere invocato come obbligatorio per gli altri vescovi. Spetta, infatti, a ogni vescovo nella sua diocesi, sentito il parere della conferenza episcopale, di dare un giudizio prudenziale sul da farsi, per un ordinato sviluppo della vita liturgica nella propria diocesi.


2) La Santa Sede rispetta la decisione che, per determinate ragioni locali, alcuni vescovi hanno adottato, in base a quanto previsto dal can. 230 § 2, ma allo stesso tempo, la medesima Santa Sede ricorda che sarà sempre molto opportuno di seguire la nobile tradizione del servizio all’altare da parte dei ragazzi. Come è noto ciò ha permesso uno sviluppo consolante delle vocazioni sacerdotali. Vi sarà, quindi, sempre l’obbligo di continuare a sostenere tali gruppi di chierichetti.


3) Se in qualche diocesi, in base al can. 230 § 2, il vescovo permetterà che, per ragioni particolari, il servizio all’altare sia svolto anche da donne, ciò dovrà essere ben spiegato ai fedeli, alla luce della norma citata, e facendo presente che essa trova già un’ampia applicazione nel fatto che le donne svolgono molte volte il servizio di lettore nella liturgia e possono essere chiamate a distribuire la santa comunione, come ministri straordinari dell’eucaristia e svolgere altre funzioni, come previsto dal medesimo can. 230 al § 3.


4) Dev’essere poi chiaro che i predetti servizi liturgici dei laici sono compiuti “ex temporanea deputatione” a giudizio del vescovo, senza alcun diritto a svolgerli da parte dei laici, uomini o donne che siano.


Nel comunicare quanto precede, questa Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha voluto adempiere il mandato ricevuto dal sommo pontefice di dare alcune istruzioni per illustrare quanto dispone il can. 230 § 2 del C1C e l’interpretazione autentica di tale canone, che prossimamente sarà pubblicata.


In tale modo, i vescovi potranno meglio compiere la loro missione di essere, nella propria diocesi, moderatori e promotori della vita liturgica, nel quadro delle norme vigenti nella chiesa universale.


In profonda comunione con tutti i membri di codesta conferenza, mi è grato di professarmi dell’e.za vostra reverendissima,



Dev.mo nel Signore


Antonio M. Card. JAVIERRE ORTAS, prefetto


Geraldo M. AGNELO, segretario


Roma, 15 marzo 1994