Apostolos suos – Le Conferenze episcopali

Card. J. Ratzinger – Presentazione della Lettera Apostolica sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze Episcopali

Card. JOSEPH RATZINGER
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

Presentazione della
Lettera Apostolica motu proprio data Apostolos suos

(27 luglio 2000)

Con la pubblicazione della Lettera Apostolica motu proprio data Apostolos suos il Santo Padre ha inteso dare compimento all’auspicio formulato dalla II Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985 di precisare la natura teologica e giuridica delle Conferenze Episcopali, con particolare riguardo alla loro autorità dottrinale, fermo restando che nel loro modo di procedere esse servano all’unità della Chiesa nel rispetto della responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare (cfr Relatio finalis, II C 5 e 8).
Vorrei qui presentare il contenuto del Documento, limitandomi a sviluppare brevemente i suoi lineamenti dottrinali, mentre S.E. Mons. Herranz illustrerà successivamente la parte propriamente normativa che introduce una integrazione a complemento della legislazione canonica vigente.

Le Conferenze Episcopali, che avevano già dato prova di utile e feconda attività apostolica, hanno avuto un notevole consolidamento a seguito e per volontà del Concilio Vaticano II. Nel processo di sviluppo delle varie forme parziali in cui si esprime la collegialità episcopale affermata dal Vaticano II, esse costituiscono una concreta applicazione dell’affetto collegiale dei Vescovi in comunione gerarchica con il Successore di Pietro, e si sono rivelate uno strumento idoneo per un più adeguato e fruttuoso ministero dei Pastori delle Chiese particolari.

Una descrizione precisa di tali organismi viene fornita dal Codice di Diritto Canonico: “La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l’assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto” (CIC, can. 447, citato nel n. 14 del Documento Pontificio).

La finalità del Motu proprio si colloca quindi nella prospettiva di approfondire e sviluppare più ampiamente lo studio sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi, richiesto dal Sinodo straordinario, sia per l’oggettiva e riconosciuta importanza di tali organismi, sia per rendere ancora più efficace la loro azione per il bene della Chiesa, sia per giungere ad un maggior grado di maturazione del senso comunionale dell’intero episcopato.

Certamente la Lettera Apostolica non intende riprendere l’intera problematica ecclesiologica relativa al rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, che costituisce lo sfondo entro il quale si pone la questione della natura delle Conferenze Episcopali, né ha l’intenzione di rispondere a tutti i numerosi quesiti che la teologia ha sollevato in questi anni intorno al problema di chiarire il fondamento teologico di tali organismi, espressione dell’affetto collegiale. Sarebbe quindi errato attribuire al presente Documento pontificio lo scopo di precludere ulteriori chiarificazioni teologiche, nella linea della fedeltà e della continuità dottrinale con l’insegnamento del Magistero.

La Lettera Apostolica piuttosto intende d’una parte “esplicitare i principi basilari teologici e giuridici riguardo alle Conferenze Episcopali”, e d’altra parte “offrire l’indispensabile integrazione normativa, per aiutare a stabilire una prassi delle medesime Conferenze teologicamente fondata e giuridicamente sicura” (cfr n. 7).

Il Documento pontificio presenta all’inizio un breve excursus storico che ricostruisce brevemente le modalità concrete e pratiche in cui si sono manifestate lungo il corso dei secoli la sollecitudine e la collaborazione dei Vescovi tra loro e in comunione con il Romano Pontefice. Tale sollecitudine e collaborazione ha trovato una espressione particolarmente qualificata e caratteristica nella convocazione dei Concili, sia ecumenici sia particolari, che furono celebrati frequentemente nella Chiesa già fin dal II secolo. Accanto alla tradizione dei Concili particolari, a partire dal secolo scorso, per ragioni storiche, culturali, sociologiche e per specifiche finalità pastorali, sono nate in diversi paesi le Conferenze dei Vescovi, allo scopo di affrontare le diverse questioni ecclesiali di comune interesse e trovare le opportune soluzioni. Tali Conferenze, a differenza dei Concili, hanno avuto carattere stabile e permanente.

Il capitolo primo sviluppa il tema dell’unione collegiale dei Vescovi, entro il quale si colloca la realtà delle Conferenze Episcopali. Esse vanno considerate nel quadro dell’intero Collegio dei Vescovi e tenuto conto che le Chiese particolari sono rette singolarmente dal proprio Vescovo. Ciò significa che le Conferenze Episcopali non mutano il rapporto dei singoli Vescovi con le rispettive Chiese particolari e con il Collegio Episcopale. Esse non sono soggetto collegiale del governo delle Chiese particolari né istanza intermedia tra i singoli Vescovi e l’intero Collegio Episcopale. Le Conferenze quindi si collocano certamente sul piano della collegialità episcopale, ma la esprimono soltanto parzialmente, sia perché i Vescovi che le compongono sono solo una parte del Collegio Episcopale, sia perché il ministero da essi congiuntamente esercitato è immediatamente diretto alle Chiese particolari, che sono rette singolarmente dai rispettivi Pastori.

Nel secondo capitolo si tratta delle Conferenze Episcopali come tali.
Il Documento non vuole circoscrivere entro un elenco esauriente i temi che richiedono la cooperazione dei Vescovi nella Conferenza Episcopale, ma a nessuno sfugge che soprattutto alcuni temi suggeriscono oggi un’azione congiunta dei Vescovi: la promozione e tutela della fede e della morale, la traduzione dei libri liturgici, la promozione e formazione delle vocazioni sacerdotali, la messa a punto di sussidi per la catechesi, l’impegno ecumenico, i rapporti con le autorità civili, la difesa della vita umana, della pace e dei diritti umani, la promozione della giustizia sociale ecc.

Le Conferenze Episcopali con i loro organismi ausiliari esistono per aiutare i Vescovi, ma non per sostituirsi a essi.
L’esercizio della potestà legislativa dei Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale è stato regolato dal CIC nel can. 455.
L’esercizio congiunto del ministero episcopale concerne però pure la funzione dottrinale o di insegnamento magisteriale. Lo stesso Codice stabilisce la norma fondamentale al riguardo: “I Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei Concili particolari, anche se non godono dell’infallibilità dell’insegnamento, sono autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell’animo” (can. 753).

Esercitando fedelmente la loro funzione dottrinale, i Vescovi riuniti nella Conferenza curano soprattutto di seguire il magistero universale e di farlo opportunamente giungere al popolo loro affidato. Nell’affrontare nuove questioni e nell’applicare l’immutabile messaggio di Cristo alle situazioni particolari e contingenti, guidando la coscienza degli uomini a dare soluzione ai nuovi problemi che sorgono con i mutamenti sociali e culturali, i Vescovi riuniti nella Conferenza svolgono congiuntamente questa loro funzione dottrinale ben consapevoli dei limiti dei loro pronunciamenti, che non hanno la caratteristica di un magistero universale, pur essendo autentico, nel vincolo di comunione con la Sede Apostolica.

D’altra parte, proprio a motivo del principio teologico che le Conferenze Episcopali in quanto tali non sono realtà sostitutive o parallele del ministero del singolo Vescovo, esse non costituiscono di per sé un’istanza dottrinale vincolante e superiore all’autorità di ciascun Vescovo, che le compone.

Ne deriva di conseguenza, secondo quanto precisa il Motu proprio del Santo Padre – e sotto questo profilo si evidenzia l’aspetto di novità e di progresso nello sviluppo applicativo della materia -, che se le dichiarazioni dottrinali emanate da una Conferenza sono approvate all’unanimità dai Vescovi, esse possono essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell’animo a quel magistero autentico dei propri Vescovi, che deve essere sempre in comunione con il magistero del Capo del Collegio Episcopale, il Romano Pontefice. Se però viene a mancare tale unanimità, la sola maggioranza qualificata dei Vescovi di una Conferenza non può pubblicare l’eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima, a cui debbano aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che tale documento approvato soltanto con una maggioranza qualificata non ottenga la recognitio della Sede Apostolica.

Del resto ciò non dovrebbe in nessun modo sorprendere, se si pensa che la Conferenza non è una struttura di mediazione dal punto di vista teologico tra il singolo Vescovo e il Collegio Episcopale “cum Petro et sub Petro”. Il singolo Vescovo è legato al Collegio immediatamente in virtù della sua ordinazione e non per tramite la Conferenza Episcopale. Sicché la relazione con la Conferenza Episcopale non è di per sé garanzia teologica di maggiore comunione con l’intero Collegio “uno e indiviso”.
Non vi è dubbio, come riconosce e conferma il Documento Pontificio, che la Conferenza Episcopale sia ai nostri tempi una delle forme – trovate dalla Chiesa sotto la guida dello Spirito Santo – che consentono ai singoli Vescovi di superare la tentazione individualistica nell’esercizio del loro ministero e di coltivare il senso della “sollecitudine e dello spirito collegiale”. Inoltre viene incoraggiato il servizio che le Conferenze Episcopali sono chiamate a svolgere nei compiti loro assegnati dalla stessa legislazione canonica e che si esprime in tutti i settori della responsabilità pastorale, ivi compreso quello del magistero autentico, alle condizioni e nei limiti sopra precisati.

Dovrebbe però apparire altrettanto chiaro che l’autorevolezza delle decisioni di una Conferenza è proporzionale al suo effettivo assimilarsi anche nel metodo di lavoro agli antichi Concili particolari, che nei primi secoli sono stati un fatto frequente e abituale, come ricorda lo stesso Motu proprio, ma che erano caratterizzati da due importantissimi fattori: la ricerca di una tendenziale unità negli atti deliberativi, e la recezione delle decisioni da parte dell’intero Corpo Episcopale nel quale preminente e determinante era il giudizio della Sede Apostolica.

Con le precisazioni e i chiarimenti teologici, nonché con le conseguenti determinazioni giuridiche, il Motu proprio prosegue l’intenzione della Tradizione, e in particolare del Concilio Vaticano II, di favorire la crescita dello spirito o affetto collegiale, anche in forme concrete di istituzione ecclesiastica, quali specialmente sembrano essere oggi le Conferenze Episcopali, senza però in nessun modo diminuire la rilevanza e la responsabilità del singolo Vescovo e la funzione primaziale della Sede Petrina, ambedue – queste ultime – istituzioni di diritto divino