PURGATORIO

"Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofano: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica". PURGATORIO: luogo e stato in cui le anime dei giusti, morti in peccato veniale e col debito della pena temporale per i peccati gravi rimessi, sono sottoposte a giuste sofferenze purificatrici finché, pagato ogni debito, siano fatte degne del Paradiso.

L'esistenza del Purgatorio è verità di fede definita dal Conc. di Trento (sess. 25, DB, 983). S. Scrittura: nel II lib. dei Maccabei si legge: «Santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano liberati dal peccato». E S. Paolo (1 Cor 3, 11 ss.) parla di quelli che avendo qualche scoria di peccato mescolata con le opere buone, si salveranno (nell'altra vita) «quasi per ignem», attraverso il fuoco.
  Tradizione: nei primi secoli non c'è una dottrina esplicita sul Purgatorio, ma c'è la prassi liturgica generale dei suffragi per i defunti, che si riflette anche nell'epigrafia delle Catacombe. Da S. Agostino in poi si sviluppa anche la dottrina che continua sostanzialmente immutata in oriente e in occidente. Gli Scolastici trattano del Purgatorio come di cosa appartenente alla dottrina della fede. Lutero e Calvino non avevano dunque ragione di negare il Purgatorio come un'invenzione diabolica!
  La Chiesa pur difendendo l'esistenza del Purgatorio, non ha definito esplicitamente quali siano le sue pene: si accenna incidentalmente al fuoco nel 1° Conc. di Lione, in una Lettera di Clemente VI (DB, 456 e 570 ss.). Certo vi è la pena temporanea del danno (privazione della visione e del possesso di Dio), lenita dalla sicura speranza di andare in Paradiso dopo la debita espiazione. Comunemente si ammette dai Padri e dai Teologi una pena di senso, non escluso il fuoco.
  Il Purgatorio durerà solo fino al giorno del giudizio.