"Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofano: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica". CONCILIO: è l'adunanza dei vescovi fatta per definire le questioni spettanti alla fede, alla morale e alla disciplina.
Il concilio è generale quando rappresenta tutta la Chiesa, particolare quando ne rappresenta una parte: o una nazione (concilio nazionale) o più province (concilio plenario) o una sola provincia (provinciale). Il concilio generale, che si dice anche ecumenico, rappresentando tutta la Chiesa importa la presenza (di persona o per legato) del Capo, il Romano Pontefice, e la rappresentanza dei vescovi della maggior parte delle province ecclesiastiche.
Godendo il Romano Pontefice del primato su tutta la Chiesa (v. Romano Pontefice) non vi può essere Concilio ecumenico che non sia convocato per sua autorità, celebrato sotto la sua presidenza e confermato dal sue infallibile oracolo (v. Infallibilità deI Romano Pontefice). Nel Concilio ecumenico l'episcopato e il Papa sono il duplice soggetto della giurisdizione, realmente ma non adeguatamente distinto, come il capo è realmente ma non adeguatamente distinto dal Corpo; onde il Concilio non è sopra il Papa, ma il Papa è sopra al concilio, ragione per cui dal Papa non si può appellare al Concilio. Ciò logicamente discende dalle definizioni vaticano concernenti il primato pontificio (cfr. DE, 1831).
Le definizioni dogmatiche del Concilio ecumenico godendo dell'infallibilità, sono irreformabili, mentre i suoi provvedimenti disciplinari posano essere modificati da chi è superiore al Concilio stesso, cioè dal Romano Pontefice (v. quadro sinottico dei Concili).