Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofalo: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica. INDICE (dei libri proibiti): era un elenco ufficiale di libri proibiti dalla Chiesa come erronei o pericolosi in materia di fede o di costumi.
Fin dai primi secoli la Chiesa vigilò sempre sulla diffusione di scritti, che potessero comunque compromettere la salute delle anime. Basti ricordare per es. il Decreto Gelasiano (496), con cui si denunziavano e si proibivano alcuni libri di contenuto religioso. Ma la scoperta della stampa costrinse la Chiesa a una vigilanza più oculata: Paolo IV fece pubblicare il primo Indice ufficiale (1557 e 1559), cui il Concilio di Trento fece premettere norme opportune sancite da pio IV (1564). L'Indice fu poi via via ritoccato, ampliato, aggiornato dai Papi. Clemente VIII, Alessandro VII, Benedetto XIV. Ma una sistemazione integrale e quasi definitiva ebbe l'Indice da Leone XIII con la Costituzione «Officiorum ac munerum» (1896) e gli annessi Decreta generalia. Nel 1900 apparve l'edizione ufficiale aggiornata, che si rinnovò nel 1929 e nel 1938.
Paolo IV aveva istituito anche una S. Congregazione dell'Indice, che aveva il compito di vigilare sulla stampa; questa Congregazione sotto Benedetto XV è stata completamente assorbita dal S. Uffizio (1917), che ha la Sezione della Censura dei libri, cui è affidato ciò che riguarda l'Indice. Un libro può essere inserito nell'Indice o in forza di una Lettera Apostolica o per semplice decreto del S. Uffizio. Tale inserzione proibisce a tutti i fedeli: la pubblicazione o la ristampa (senz'autorizzazione) del libro, la lettura, il possesso, la vendita, la traduzione in altra lingua, la comunicazione del contenuto ad altri. Quelli che leggono o tengono presso di sé i libri proibiti espressamente per Lettera Apostolica, incorrono la scomunica riservata in modo speciale alla Santa Sede (CIC, can. 2318).
La Chiesa ha il diritto e il dovere di proibire quei libri che possono nuocere alle anime, come appare evidente dalla sua divina missione. Né questa proibizione è lesiva della libertà, anzi è di valido ausilio a questa nobilissima facoltà dell'uomo, in quanto la dirige al bene, che è il suo oggetto naturale, e la preserva dal male, che è la sua rovina. Perfino i governi civili adottano la censura della stampa.
Per i libri proibiti anche indipendentemente dall'Indice v. CIC, cc. 1385-l405. I fedeli che abbiano bisogno di leggere, per ragioni di studio, i libri proibiti possono ottenerne il permesso dal S. Uffizio.