CANONIZZAZIONE

"Cardinale Pietro Parente; Mons. Antonio Piolanti; Mons. Salvatore Garofalo: Voci selezionate dal Dizionario di Teologia Dogmatica". CANONIZZAZIONE: è la solenne sentenza, con la quale il Papa dichiara che un beato gode attualmente della gloria celeste e ne impone il culto a tutta la Chiesa. In questo giudizio, secondo la dottrina più comune, il Romano Pontefice è infallibile.

Mentre la beatificazione (vedi questa voce) è una sentenza preliminare, non infallibile e soltanto permissiva del culto, la canonizzazione è un giudizio definitivo, infallibile, precettivo del culto. In forza di questo atto pontificio:
1) ai Santi è dovuto il culto di dulia;
2) la loro immagine deve essere circondata dall\’aureola;
3) le loro reliquie possono essere esposte e venerate;
4) si può celebrare la Messa e l\’Ufficio in loro onore;
5) si possono dedicare giorni di festa alla loro memoria ecc.
Sebbene la Chiesa fin da principio sia intervenuta per regolare il culto dei Martiri e dei Confessori e abbia stabilito delle norme, che furono poi lentamente elaborate e codificate (v. Beatificazione) tuttavia solamente sotto Urbano VIII si distinse nettamente tra beatificazione e canonizzazione e l\’una e l\’altra fu assolutamente riservata alla Sede Apostolica.
BEATIFICAZIONE: è il riconoscimento o la dichiarazione della santità di un servo di Dio fatta dall\’autorità competente (nella disciplina attuale dalla Santa Sede). Tale dichiarazione è formale quando il Romano Pontefice, stabilita la prova giuridica che al servo di Dio non fu prestato culto pubblico, dimostrata l\’eroicità delle sue virtù o il suo martirio, riconosciuti per autentici i miracoli operati per sua intercessione, ne permette il culto pubblico con determinate condizioni e limitazioni. E\’ equivalente invece quando la S. Sede conferma il culto pubblico tributato ad un servo di Dio «ab immemorabili». premessa anche in questo caso una discussione giuridica sulla fama di santità o sul martirio del medesimo. Nei primi secoli il vescovo approvava di sua autorità il culto dei Martiri. Così pure nell\’alto Medioevo erano i vescovi che confermavano o permettevano il culto che i fedeli spontaneamente tributavano a coloro che erano morti in fama di grande santità. Solamente nel sec. XII Alessandro III riservò alla Santa Sede le cause di beatificazione, riserva che non ebbe tutti i suoi effetti se non con la costituzione «Caelestis Ierusalem» di Urbano VIII (a. 1634) che vietò severamente di rendere culto pubblico a qualunque servo di Dio che non fosse stato regolarmente beatificato, permettendo però che si continuasse ad onorare quei beati, a cui si rendeva «ab immemorabili» o almeno da 100 anni il culto pubblico anche senza ufficiale beatificazione. Nel sec. XVIII Benedetto XIV, con l\’acume giuridico che lo distingueva, redasse in sistema le norme da seguire nel processo di beatificazione, ora sostanzialmente incorporate nel Codice.
A nessuno, anche profano in studi giuridici, può sfuggire la somma prudenza che traspira da ogni norma, dei processi di beatificazione. La Chiesa procede veramente, come si suoi dire, con piedi di piombo.