Rassegna europea su “unioni civili”, “unioni di fatto” e altre convivenze. (I)

L’indiscutibile importanza sociale che ha assunto la convivenza stabile non matrimoniale in tutta Europa, insieme alla sua effettiva regolamentazione nella maggior parte dei paesi occidentali, ci spinge ad esaminare le norme legislative d’oltralpe al di là degli interessi della stretta comparazione, per tentare di stabilire come viene effettuato il riconoscimento giuridico delle unioni civili.
Del prof. José Ignacio Alonso Pérez, Università di Macerata
 © Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2 – anno XI, Agosto 2003, ed. il Mulino Bologna
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1. Premessa
L’indiscutibile importanza sociale che ha assunto la convivenza stabile non matrimoniale in tutta Europa (1), insieme alla sua effettiva regolamentazione nella maggior parte dei paesi occidentali, ci spinge ad esaminare le norme legislative d’oltralpe al di là degli interessi della stretta comparazione (2), per tentare di stabilire come viene effettuato il riconoscimento giuridico delle unioni civili (3). Allo stesso modo che la rivoluzione copernicana, permettendo di calcolare in modo certo le dei pianeti, comportò mutamenti concettuali nel campo della cosmologia, della fisica, della filosofia, delle tecniche di navigazione ed anche della religione (4), la mutazione del concetto di “unione” produce oggi trasformazioni concettuali nel campo del diritto di famiglia (filiazione, eredità. etc.), del diritto costituzionale, del diritto amministrativo ed anche del diritto ecclesiastico (rapporti con le confessione religiose, rivalutazione della forma canonica). Per l’ecclesiasticista non è irrilevante che questa mutazione avvenga proprio in un momento di crisi delle religioni tradizionali in Europa (5).
La convivenza affettiva fuori del matrimonio non si può dire una situazione nuova e neanche allena agli interessi del giurista, sia che ci si occupi di diritto moderno6 che antico (7). Diversa è la situazione se si parla del riconoscimento giuridico di queste convivente in un istituto che è nuovo: l’unione civile. Effettivamente finora si poteva parlare della convivenza dentro il matrimonio e, relativamente alle coppie di fatto, nel concubinato. Ma dal momento che l’ordinamento giuridico riconosce e regolamenta alcuni modelli di convivenza fuori del matrimonio si crea una triplice partizione della convivenza affettivo-sessuale: da una parte il matrimonio, dall’altra alcuni modelli di convivenza extra-matrimoniale riconosciuti dal diritto – le unioni civili o convivenze registrate – e finalmente, oltre i margini istituzionali dell’ordinamento, le coppie o unioni di fatto, che per alcuni rimangono al riparo di un cono d’ombra del “non-diritto” (8). Ma non solo: oltre la convivenza a base affettiva, si trova un altro tipo di unione ove l’elemento affettivo-sessuale non è fondante, ma piuttosto irrilevante, giacché può osservi o meno: sono le unioni assistenziali o solidaristiche (9). In più, come succede In tanti altri ambiti (10), non abbiamo un modello di qualificazione comune per tutti i paesi membri dell’Unione Europea, nemmeno nella denominazione di questo tipo di unioni (11).
Di particolare interesse, anche se oggetto di ampia discussione, è stato il riconoscimento delle “unioni civili” formate da due persone dello stesso sesso. Indipendentemente da qualunque valutazione si osserva che, una volta riconosciute le unioni civili, il riconoscimento di quelle costituite da omosessuali e un passaggio scontato in tutti gli ordinamenti, lasciando da parte le forti considerazioni di coloro che riconoscono la famiglia soltanto all’interno del matrimonio. Infatti i paesi che si sono dotati da recente di una disciplina sulle c.d. “famiglie di fatto” applicano lo stesso regime o uno molto simile ad ambedue i modelli di coppie (12). I motivi di queste scelte – al momento di procedere alla loro regolamentazione – non scaturiscono necessariamente dalla presa d’atto che è mutato il concetto stesso di famiglia basata sul matrimonio, ma dalla necessità di tutelare gli interessi dei singoli che hanno dato vita a queste unioni, in modo particolare i figli avuti in comune e il sostentamento del convivente, considerato che comunque la convivenza ha avuto un rilievo economico (15). Sotto questo profilo non è possibile trovare differenze tra le unioni costituite tra uomo e donna e quelle tra persone dello stesso sesso, giacché non è la famiglia ne tanto meno il matrimonio a porsi a fondamento di tale protezione, ma la necessità di tutelare le condizioni economiche di ognuno dei componenti di queste unioni.
L’interesse dell’ecclesiasticista per questo particolare settore del diritto di famiglia ci sembra più che giustificato. Le confessioni religiose e, in genere, i credi religiosi offrono una visione cosmologica totale della vita degli individui, nel mondo presente e nell’aldilà. Nell’ordine temporale non vi sono realtà che possano sfuggire alle valutazioni, giudizi o illuminazioni dal sacro, giacché fede e ragione – almeno dalla prospettiva confessionale (14) – non sono poste in contrapposizione, ma piuttosto costituiscono due profili che si completano a vicenda, in modo tale che si fa un invito a tutti Ì fedeli a “esplicare tutte le loro attività terrene, unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio” (15). Infatti non sono mancate le illuminazioni ne i moniti rivolti verso i fedeli, ma anche verso i legislatori, sul fenomeno del quale ci si occupa (16).
La tendenza alla stabilità è una caratteristica propria dei diritti delle confessioni religiose poiché esse basano i loro insegnamenti su diritti di carattere divino che, quando sono trasposti nell’ambito giuridico civile, si convertono in modelli dottrinari dogmatici che escludono gli altri modelli (17), mostrandosi poco sensibili alle trasformazioni storiche, sociali ed economiche (18).
Sembra inutile, in questa sede, dedicare molta attenzione alla rilevanza civile del matrimonio religioso, poiché dalla copiosa bibliografia esistente e dai lavori precedenti alla firma dell’Accordo di modificazioni del 18 febbraio 1984 la sua importanza risulta di notoria evidenza. Ma proprio a causa di questa rilevanza non si può non prestare attenzione al fenomeno del progressivo abbandono dell’unione matrimoniale a favore di altre unioni, inclusa quella more uxorio, al punto da potersi ipotizzare dépassée et contraignante il matrimonio religioso con effetti civili, uno dei filoni più consistenti e classici del diritto ecclesiastico.
Da altra parte, come si è già dimostrato (19), il diritto canonico è interessato nello studio del concetto di coppia che soggiace a queste unioni allo scopo di verificare una sua eventuale compatibilità con il matrimonio canonico in relazione al recupero del negozio matrimoniale invalido attraverso la convalidazione o la sanatio in radice (20). Le confessioni religiose in generale e la Chiesa cattolica in particolare hanno sempre mostrato un grande interesse per la famiglia (21), che hanno sempre fondato esclusivamente sul matrimonio. Perciò non deve sorprendere l’importanza che ben presto si è dato nel diritto canonico allo studio di questi nuovi fenomeni (22).

2. I lineamenti europei

Negli ultimi decenni le basi del diritto familiare europeo sono state scosse da profonde modificazioni intervenute nella legislazione degli Stati membri. A questa evoluzione ha contribuito anche il mutato indirizzo degli organi centrali dell’Unione Europea (23), Di particolare importanza in questo processo è risultata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 1994 sulla parità dei diritti degli omosessuali nella Comunità (Risoluzione del Parlamento Europeo dell’8 febbraio 1994 sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità) che, sebbene mancante di forza obbligante per i paesi membri, si è stata assunta come punto di riferimento comune – esplicitamente nei preamboli o dichiarazione di intenzioni delle leggi – della maggior parte della legislazione in materia. Tale Risoluzione raccomanda di porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a istituti giuridici equivalenti e anche di togliere qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali ad adottare o avere in affidamento dei bambini (24). Successivamente vi sono state altre risoluzioni che sono servite di fatto a monitorare le norme di alcuni paesi membri in materia e a insistere sull’urgenza della applicazione della Risoluzione anzidetta (25).

3. Convivenza registrata: paesi del Nord d’Europa e Germania

I paesi del nord d’Europa – Danimarca (26), Islanda (27), Norvegia (28) e Finlandia (29) – sono stati i primi a regolamentare la convivenza non matrimoniale – la legge danese è del 1989 – e presentano grande omogeneità nelle regolamentazione del fenomeno. Sicuramente esse costituiscono “la prima ondata” di interventi che testimonia l’approccio giuridico diretto al fenomeno. La principale caratterista è la loro attenzione per le sole coppie formate da persone dello stesso sesso. I conviventi possono registrare la loro intenzione e sottomettersi cosi a una serie di diritti e obblighi che normalmente rimandano alla regolamentazione del matrimonio, Cosi i conviventi registrati hanno verso gli altri conviventi gli stessi obblighi previsti per il matrimonio, partecipano anche della stessa situazione patrimoniale e così via.
Diversa è stata l’evoluzione legislativa in Svezia (30). La legge 232/1987 (31) regolava la convivenza tra persone di sesso diverso, ma soltanto relativamente alla casa in comune e ai beni familiari. Non si trattava quindi di una legge che creava le “unioni civili”, ma soltanto riconosceva alcuni effetti giuridici alle “unioni di fatto” tra un uomo ed una donna (32). Il contenuto della legge 232/1987 fu esteso anche agli omosessuali con la legge 814/1987, ma non si istituzionalizzarono ancora le “unioni civili”. Questa legge non è basata sulla convivenza affettivo-sessuale, ma su qualunque convivenza domestica, al punto di poter dire che si tratta ancora di una semplice “unione assistenziale”. La disciplina svedese sulla convivenza domestica – anche quella norvegese – gode di un’applicazione automatica, indipendentemente dalla volontà dei conviventi, allo scopo di proteggere il convivente più debole (33). Bisognerà aspettare il 23 giugno 1994, data di approvazione di una nuova legge sulla Convivenza registrata (34), per trovare una vera istituzionalizzazione o regolamentazione completa delle unioni civili. Ma questa è diretta soltanto alle coppie di persone dello stesso sesso che vogliono registrare la loro unione, in modo tale che in Svezia le “unioni civili” esistono soltanto per gli omosessuali, non per la convivenza tra un uomo ed una donna, che sarà giuridicamente regolamentata mediante il matrimonio o mediante una “unione assistenziale” di convivenza domestica.
Queste leggi sono nate per dare una soluzione ai problemi delle persone che non possono contrarre matrimonio, vale a dire solo per le coppie omosessuali. Di fatto però esse creano un modello di matrimonio “inferiore”, giacché riconoscono a queste coppie gli stessi effetti del matrimonio (35), tranne alcuni effetti esplicitamente segnalati. Ma va fortemente rilevata la totale equiparazione che c’è tra le convivenze non matrimoniali tra uomo e donna e quelle tra persone dello stesso sesso, se si escludono il diritto di adozione e il diritto ad usufruire delle leggi sull’inseminazione artificiale. Nessuna delle leggi prevedeva il diritto di adozione per queste coppie. Solo la Danimarca ha riformato la sua legge nel 1999 per riconoscere al convivente la possibilità di adottare il figlio del suo convivente, sempre che il bambino sia danese (36).
Più tardi la Germania ha approvato una legge simile nel febbraio 2001 (37) che si è dimostrata debitrice dalle leggi scandinave nei suoi contenuti e poco innovativa (38). La Legge tedesca crea un modello di convivenza registrata riservata a persone dello stesso sesso che, senza rimandare alla legislazione matrimoniale, ne riproduce uno per uno i suoi elementi: uso dei cognomi, successioni, divisione delle spese comuni, diritto degli alimenti al scioglimento, ecc.
Il fatto che tutte le leggi di “convivenza registrata” riservano l’accesso a tale istituto ai soli omosessuali fa emergere due dati di alto interesse giuridico. Da una parte si accetta totalmente l’unione degli omosessuali e, dall’altro, si fa sì che il modello ufficializzato di tale convivenze divenga il modello veramente alternativo al matrimonio, per quanto si riconosca la loro diversità intrinseca basata nella differenziazione sessuale. In conclusione si può dire che tali convivenze sono tagliate sul modello matrimoniale al quale somigliano in tutto tranne nei limiti anzidetti, il che fa sì che in ultima analisi esse ripropongono il modello di fondo del matrimonio, rafforzando l’istituto.

4. Unioni assistenziali: Francia e Belgio

L’approvazione della legge francese del 15 novembre 1999 sul Pacte civil de solidarité (Pacs) (39) ha contribuito a rinnovare in tutta Europa l’interesse per la convivenza non matrimoniale registrata (40), magari a causa più dell’importanza e prestigio che il diritto gallico ha sempre avuto nei Continente che dello scarso valore che ha nell’evoluzione del concetto giuridico della convivenza. In questa ottica va letta la decisione 99-149 del 9 novembre 1999 del Conseil Constituionnel (41), che riteneva che la conclusione di un Pacs non incide sullo stato civile, giacché il legame che sorge da esso non è né di parentela né di coniugio.
Recita l’articolo 515-1 del codice civile francese che “Un pacte civil de solidarité est un contrat condii par deux personnes physiques majeures, de scxe différent ou de méme sexe, pour organiser leur vie communc”. Effettivamente si tratta di un contratto che nasconde la mancanza di un regime totale per regolamentare i rapporti scaturenti della convivenza e che si allontana così dal regime sullo status, anche se in una materia così delicata quale la vita comune (42). Si configura così un regime che ben possiamo dire eclettico, nel senso che non prende forma come un vero contratto rette dal principio dell’autonomia contrattuale su tutti gli aspetti dei rapporti tra le parti, ma neanche costituisce un modello di status, sebbene attribuisca automaticamente molti effetti tipici di quello matrimoniale (43).
Questo Patto di solidarietà non altera lo status giuridico delle persone, ma costituisce un patto di aiuto mutuo e materiale (art. 515-4) e perciò non è registrato nel Registro civile, ma nel Tribunale (art. 515-3). Il patto si può sciogliere unilateralmente con la dichiarazione di volontà, che si presume, ad esempio, esistente nel contratto di nuove nozze (art. 515-7), per quanto si intende che un tale patto di aiuto non è compatibile con il matrimonio, ma è da esso distinto.

Il Pacs non si presenta quindi come una soluzione per coloro che non possono accedere al matrimonio, ma come un’unione assistenziale sulla quale non incide la caratterizzazione sessuale perché essa non è posta a base del rapporto; lo stesso avviene con la convivenza, che non è neanche richiesta. Nonostante non stia alla base di tale negozio l’intenzione di dare una regolamentazione alle coppie omosessuali che non possono accedere al matrimonio – giacché il Pacs e aperto anche a coloro che possono contrarre matrimonio – e benché questo contratto non sia omologato al matrimonio, esso sembra tuttavia costituire un modello matrimoniale alleggerito nella tutela dell’ordinamento verso i contraenti. Si giunge a tale conclusione a causa dell’incertezza di elementi che nel matrimonio sono inderogabili (successioni, regime patrimoniale, compensazione allo scioglimento…), benché riecheggi sempre il modello matrimoniale; cosi, ad esempio, il divieto di costituzione del Patto tra parenti o affini fino il terzo grado, nonché tra persone che siano già legate da un altro Pacs. Questa limitazione si spiega, a somiglianza del matrimonio, tenendo conto del contenuto sessuale del Pacs, che lo differenzia quindi da altri tipi di unioni assistenziali come quella belga.
Questa indefinibilità materiale della natura del Pacs, che colloca tale istituto tra il matrimonio e l’unione assistenziale, non è sicuramente encomiabile. Più importante e degna di nota ci pare, invece, la chiarezza terminologica del Legislatore francese che distingue chiaramente il supposto del matrimonio e dei Pacs dal “concubinato”, definito come “une union de fait, caractériséc par une vie commune presentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de mème sexe, qui vivent en couple” (art. 515-8).
Differente dal patto civile di solidarietà del diritto francese, anche se con effetti molto simili, è la “cohabitation legale” prevista dal diritto belga, istituita dalla legge del 23 novembre 1994 (44), che introduce gli artt. 1475-1479 nel Codice civile. L’articolo 1475 § 1 definisce la “coabitazione legale” come “la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l’article 1476”. Questa vita comune non altera a nulla lo stato civile della persona e può comprendere persone legate da qualunque legame diverso dal matrimonio e altra coabitazione (art. 1475 § 2. 1); in altre parole, i legami di parentela sono indifferenti. I coabitanti possono essere di sesso differente o dello stesso sesso, ma, a differenza del Pacs del diritto francese, la cohabitation legale del diritto belga non ha una connotazione sessuale. E per questo che nella legislazione belga non troviamo il divieto di instaurazione relativo alle persone legate da parentela o affinità in linea retta o collaterale.

La legge esige soltanto che le parti non siano legate da altra coabitazione legale. Gli effetti riconosciuti dal diritto sono veramente molto ristretti, limitati appena alla responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da ogni convivente e all’obbligo di condividere le spese comuni, lasciando da parte ogni previsione sugli effetti economici successivi alla fine, in vita o mortis causa, della coabitazione. Possiamo quindi concludere che la “coabitazione legale” belga è una semplice unione assistenziale che fornisce una protezione minima ai conviventi (45).
Queste leggi si allontanano sicuramente dal centro della discussione sociale sul valore della tradizionale configurazione del matrimonio e, in genere, della convivenza affettivo-sessuale per addentrarsi nella convivenza non affettiva attraverso la creazione dell’istituto della “unione assistenziale”, detta anche “di mutuo aiuto” o “solidaristica”. La marcata fuga dai problemi della caratterizzazione sessuale, che sono invece alla base del malessere di settori della società, e la sua indefinizione e, magari, inadeguatezza sembrerebbero prospettare modifiche nei rispettivi ordinamenti in un lasso di tempo breve.

5. Matrimonio: Olanda

Radicalmente differente è il modello presente in Olanda. Nel 1997 venne approvata una legge che riconosceva a tutte le coppie, anche omosessuali, la possibilità di registrare la loro convivenza e di avere gli stessi effetti del matrimonio, esclusi i rapporti con i figli (46). Possiamo dire che questa legge si inseriva nel filone delle leggi del nord Europa sulla convivenza e in un certo senso ne perfezionava gli effetti. Infatti questa regolamentazione ha efficacia, per la prima volta, per tutte le
convivenze, indipendentemente dal sesso e anche dalla nazionalità dei membri della coppia, ai quali non è più richiesto – come avviene per le leggi nordiche – la nazionalità olandese, ma soltanto il possesso della residenza e la legittimità della loro presenza nel paese.
La regolamentazione della convivenza registrata olandese è quasi identica a quella matrimoniale, differenziandosi dal matrimonio – oltre a quanto sopra detto – nel modo di scioglimento. La costituzione di tale convivenza registrata crea dei legami giuridici tra i conviventi uguali a quelli matrimoniali (47): fedeltà, obbligo della convivenza, comunione dei beni (a richiesta), responsabilità solidale per debiti, diritto di successione… Il suo scioglimento è molto agevolato quando è di comune accordo, giacché basta un documento pubblico che si trasmette al registro dello stato civile, ovviando così le procedure matrimoniali del divorzio.
La Legge del 1997 sarebbe stata di per sé sufficiente per captare l’attenzione dei comparatisti di tutto il mondo, ma nel 2000 è avvenuta una riforma del codice civile olandese che ha trasformato totalmente il quadro della normativa finora presente in Europa e nel mondo. Con la legge 9/2000 si riforma il Codice civile nel senso di allargare il matrimonio alle coppie omosessuali (48). Per prima volta nella storia la legislazione civile di uno Stato prescinde della caratterizzazione sessuale per dare vita a un matrimonio; si rompe cosi il sostiate etico-sociale comune di tutta Europa che riconosce nel matrimonio l’unione tra un uomo e una donna, allo stesso modo dei diritti confessionali, soprattutto di quello cristiano-cattolico (49). Inoltre, la legge 10/2000 consente l’adozione non già a una persona da sola, ma anche a due persone insieme, indipendentemente dal loro sesso (50). Con queste riforme, a nostro avviso, epocali si introduce non solo un istituto nuovo accanto al matrimonio per regolamentare la convivenza delle persone, ma si trasforma il concetto di matrimonio, non più conforme al nostro diritto tradizionale e al matrimonio canonico.

Note
1 Da recente, cfr. V. FILIPPI, Dove va la famiglia italiana? Alla ricerca di un senso di marcia, in Aggiornamenti Sociali, 54 (2003), pp. 187-198; L.L. SABBADINI, Le convivenze “more uxorio”, in M. BARBAGLI – C. SARACENO, Lo stato delle famiglie in Italia, Bologna, 1997, pp. 86 ss.; M. CEBRIÀ GARCÌA, El matrimonio en Espana en la segunda mitad del siglo XX, in A. CASTRO JOVER, Derecho de familia y libertad de conciencia en los paìses de la Unión Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiàstico del Estado, Bilbao, 2001, pp. 383-394.

2 Imprescindibile nell’affrontare lo studio del diritto ecclesiastico comparato l’ormai classico F. ONIDA, L’interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico, in Atti del Congresso celebrativo ad centenario delle leggi amministrative di unificazione, vol. La legislazione ecclesiastica, a cura di P.A. D’AVACK, Vicenda, 1967, pp, 603 ss. Più recentemente altro testo di riferimento necessario F. MARGIOTTA BROGLIO – C.MIRABELLI – F. ONIDA, Religione e sistemi giuridici: introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Bologna, 2000. Negli ultimi anni assume un rilievo particolarmente importante la comparazione dei diritti interni delle religioni, ambito nel quale la dottrina ecclesiasticista italiana ha offerto importanti contributi sul metodo di lavoro, S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi: ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, Bologna, 2002; A. PIZZORUSSO, Comparazione giuridica e diritto comparato delle religioni, in “Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni”, 1 (2001), pp. 215-223.

3 In particolare sulla comune radice del diritto di famiglia e – perfino – sulla sua tendenzialmente omogenea evoluzione nei paesi occidentali, cfr. A. GAMBERO – R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, in Trattato di diritto comparato, Torino, 1996, pp. 41-45. Sulle concrete proposte di regolamentazione apparse in Italia, cfr. P. M. VECCHI, Alcune osservazioni sulle proposte italiane, in E. Moscati – A. ZOPPINI, i contratti di convivenza, Torino, 2002, p. 283.

4 T.S. KUHN, La rivoluzione copernicana: l’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, Torino, 2000.

5 F. MARGIOTTA BROGLIO, L’identité nationale, les traditions constitutionnelles communes et les structures juridiques des relations avec les religions dans les états membres, in Religions in European Union Law: les religions dans le droit communautaire, Milano, 1998, p.77.

6 A riprova dell’interesse mostrato in Italia e fuori di essa per questo fenomeno, G. AUBINEAU, Etude critique des consequences juridiques de l’union libre en droit moderne, Paris, 1921 ; R. LANDRE, Le concubinage devant la loi et la jurisprudence moderne, Besançon, 1921; C. BENOIT-CATTIN, Les effets juridique de l’union libre, Grenoble, 1922; P. GUINARD, Les effets juridiques de l’union libre en jurisprudence, Paris, 1933; L. JOSSERAND, L’avenement du Concubinat, in Recueil Hebdomadaire de Jurisprudence, 1931, pp. 45 ss,; C. VALVERDE, El concubinato, in “Revista General de Legislación y Jurisprudencia”, 74 ( 1935), pp 1.57 ss.; M. C. AREZ, Da responsabilidade nas dividas para sustento dos concubinos, in “Scienda Iuridica” , 8 (1959).

7 P. BONFANTE, Nota sulla riforma giustinianea del Concubinato, in Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento, Palermo, 1925; C. CASTELLO, In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano, Milano, 1940; J. PLASSARD, Le concubinat roman sous le haut Empire, Toulousse, 1921 ; G.L. BARNI, Un contratto di concubinato in Corsica nel XIII secolo, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, 12 (1949), pp. 131 ss.

8 Questa sarebbe l’unica alternativa al matrimonio al momento in Italia. Il fatto di non avere nessuna regolamentazione di alcun tipo di convivenza oltre il matrimonio fa sì che questa materia si debba ricondurre al campo dell’autonomia privata e dei contratti. Cfr. E. POPPO, La famiglia senza matrimonio. Diritto e non-diritto della fenomenologia delle libere unioni, in Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile, 1980, pp. 697 ss.; A. ZOPPINI, Tentativo d’inventario per il “nuovo” diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in E. MOSCATI – A. ZOPPINI, I contralti di convivenza, cit., p. 27.

9 Una delle più acute riflessioni in diritto italiano sulla nascita delle “unioni assistenziali” in G. CIMBALO, Apertura del matrimonio civile e modifica della disciplina delle adozioni nella legislazione nei Paesi Bassi, in “Quaderni di Diritto e Politica
Ecclesiastica”, 2002, pp. 465-471.

10 Per i modelli di rapporto tra gli Stati e le confessioni religiose, cfr. S. FERRARI – I.C. IBÀN, Diritto e religione in Europa occidentale, Bologna, 1997, pp. 191-199, Per i sistemi matrimoniali e la rilevanza dei matrimoni religiosi negli ordinamenti statali, cfr. P. CIPROTTI, Il matrimonio religioso nelle legislazioni civili, in “Monitor Ecclesiasticus”, 1980, p. 98; G. MANTUANO, Rilevanza civile del matrimonio religioso negli Stati dell’Unione Europea, vol. I, Ancona, 1997, pp. 310-312.

11 Una selezione di questa denominazione nelle principali lingue europee – circa un centinaio – in F.R. AZNAR GIL, Las uniones de hecho ante el ordenamientu canònico, in “Revista Espanola de Derecho Canònico”, 4S (1991), pp. 50-51.

12 M.R. MARELLA, il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio, in F. GRILLINI – M. R. MARELLA, Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza fra status e contratto, Napoli, 2001, pp. 51 ss.

13 Cfr. A. PALAZZO, Le convivenze: diversità di modelli e ruolo dell’integrazione dei sessi, in B. D’USSEAX – A. D’ANGELO, Matrimonio, matrimonii, Milano, 2000, pp- 135 ss.

14 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Fides et ratio, in AAS 91 (1999), pp. 5-8; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, in “L’Osservatore romano”, 17 gennaio 2003, pp. 6-7; CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et Spes, nn. 75-76.

15 CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et Spes, n. 45, nonché GIOVANNI PAOLO II, Esort, Apost. Christifideles laici, n. 59.

16 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale, cit., n. 4; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Dichiarazione sulla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 marzo 2000 che equipara la famiglia alle “unioni di fatto”, comprese quelle omosessuali; ID., Conclusioni della XV Plenaria, 2002 ottobre 19, ID., Famiglia, matrimonio e “unioni di fatto”, 2000 (I tre testi citati del Pontificio Consiglio per la Famiglia sono reperibili nel sito web “Laboratorio Europeo sul Matrimonio e le Unioni Registrate – L.E.M.U.R.” da me curato).

17 N. COLAIANNI, Tutela della personalità e diritti della coscienza. Bari, 2000, p. 141; A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, Milano, 1995, pp. 307-315,

18 S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., pp. 151-171.

19 J.I. ALONSO PÉREZ, Reflexiones canónicas sobre el reconocimiento dado a las “parejas estables” en Espana, in “Revista Espanola de Derecho Canònico”, 2003/1.

20 G.MANTUANO, Il c.d. recupero del negozio matrimoniale invalido (nell’ordinamento italiano e nel diritto della Chiesa), Ancona, 1992; ID., Sulle forme di convalida del negozio matrimoniale canonico, in “Il diritto ecclesiastico”, 98 (1987), pp. 737-765; J.T. MARTIN DE AGAR, Matrimonio putativo y convalidación automàtica del matrimonio, in “Ius canonicum”,41 (2001), pp. 293-317.

21 A. CARD. LOPEZ TRUJILLO, Nuova visione della globalizzazione: questioni demografiche e famiglia, in “Alpha Omega”, 5 (2002), pp. 235-253; P. MONETA, Stabilità della famiglia e sua tutela, in Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico. Città del Vaticano, 2000, p. 35.

22 FR. AZNAR GIL, Uniones estables de pareja y magisterio de la Iglesia catolica, in “Revista Espanola de Derecho Canònico”, 56 (1999), pp. 71-122; F.R. AZNAR GIL, Divorciados, casados civilmente de nuovo y recepción de la comunión eucaristica: declaración del Conseju Pontificio para la Interpretación de los textos legislativos (24 de junio 2000).
Texto y comentario, in “Revista Espanola de Derecho Canònico”, 58 (2001), pp 249-273; B. BLANKENBERG, Auswahlbibliographie zur Thematik dieses Bandes, in Geschieden, wiederverheiratet, abgewiesen? Antworten der Theologie, Freiburg im Breisgau, 1995, pp. 421-443; A. BELLIGER., Die wiederverheirateten Geschiedenen. Eine ókumenische Studie im Blick auf die ròmisch-katholisch-orthodoxe (Rechts-) Tradition der Unaufloslichkeit der Ehe, Esscn, 2000; P.J. TRAVERS, Holy Communion and Catholics Who Have Attempted Remarriagc after Divorce: a Revisitation, in “The Jurist”, 57 (1997), pp. 517-540; J.J. MYERS, Divorce, Remarriage and reception of the Holy Eucharist, in “The Jurist”, 57 (1997), pp. 485-516; J. WERCKMEISTER, L’accès des divorcés remariés aux sacraments, in “Revue de Droit Canonique”, 48 (1998), pp. 59-79; J.M. DIAZ MORENO, Las familias de hecho. Aproximación a su vertiente juridica y ètica, in “Razón y Fé”, 236 (1997), pp. 33-54; A. MARTINEZ BLANCO, La familia de hecho ante el Derecho canonico y el Derecho eclesiastico, in “Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado”, 11 (1995), pp. 189-224; M. ZIMMERMANN, Mariage, couple libre e droit canonique, in “Lumière et vie”, 174 (1985), pp. 73-82; K. LEUMANN, Convivenze extramatrimoniali e matrimonio cristiano, in “Il Regno”, 29 (1984), pp. 484-487; G.P. MONTINI, Le situazioni matrimoniali irregolari e difficili, in “Quaderni di diritto ecclesiale”, 6 (1993), pp. 236-248.

23 Les probémes Juridiques posés par les couplets non mariés. Actes du Onzième Colloque de DROIT EUROPEEN, MESSINA, 8-10 JUILLET 1981, STRASBOURG 1982;J.M.EEKELAAR – S.N.KATZ and Cohabitation contemporary societies – areas of legal, social and ethical change – an international and interdisciplinary study,Toronto,1980; P.-Y. GAUTIER, Les couples internationaux de concubins, in “Revue Critique de Droit International Privé”, 80 (1991), pp. 525 ss.; P. GUIHO, Les Concubinages Approche socio-juridique, II, in CENTRE DE DROIT DE LA FAMILLE, sous la direction de Jacqueline Rubellin-Devichi, Le concubinage en droit international prive, Paris, 1986, pp. 209 ss.; D. HUET-WEILLER, “L’union libre” (la cohabitation sans mariage), in “American Journal of Comparative Law”, 1981, pp. 795 ss.; J. RUBELLIN-DEVICHI, L’atitude du legislateur conteporain face au mariage de fait, in “Revue Trimestrielle de Droit Civil”, 83 (1984), pp. 384 ss.

24 Cfr. P. SCHLESINGER, Una risoluzione del Parlamento Europeo sugli omosessuali, in “Il corriere giuridico”, 1994, pp. 393 ss.

25 Così la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla parità di diritti per gli omosessuali, approvata il 17 settembre 1998, che, ad esempio, chiede l’abrogazione dell’art. 209 del Codice penale austriaco perché richiedente un’età superiore agli
omosessuali per avere rapporti sessuali non punibili.

26 Lov nr. 372 af 7juni 1989 om registrereT partnerskab.

27 Log nr. 87, 12. jùni 1996 um stadfesta samvist.

28 Lov nr 40. 30 april 1993 om registrert partnerskap.

29 Laki N:o 950/2001 rekisteròidysta parisuhtecsta; Laki’N:o 1229/2001 rekisteraidysta parisuhteesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta.

30 A. AGELL, The Swedish Legidation un Marriage and Cohabitation, in “The American Journal of Comparative Law”, 29 (1981), pp. 285 ss.; M. FAWCETT, Taking the Middle Path: Recent Swedish Legislation Grants Minimal Property Rights to Unmarried Cohahitants, in “Family Law Quarterly”, 24 (1990), pp. 179 ss.

31 Lag 232/1987om samborsgemensamma hem.

32 A. AGELL, Vermógensrechtliche Wirkungen der Ehe, in Entwicklungen im Recht der Familie und der auberehelichen Lebensgemeinschaften, Heidelberg, 1989, pp. 89 ss.; A. NUMHAUSSER – HENNING, La cohahitación extramatrimunial en el derecho civil sueco. Sistema vigente de protección a las parejas de hecho, in C. VILLASAGRA ALCAIDE, El Derecho Europeo ante la Parcja de hecho: la experiencia legislativa sueca y las tendencias legislativas
en nuestro entorno, Barcelona, 1996, pp. 43-60.

33 Non succede così nel modello belga e neanche, per le coppie omosessuali, nella legge catalana 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions con vivencials, d’ajuda mutua. In questi due modelli è necessaria la volontà delle parti per costituire l’unione assistenziale; altrimenti si resta nell’ambito delle vere unioni di fatto.

34 Lag 1117/1994 om registrerat partnerskap.

35 Sezione t, capitolo 3, Legge svedese; paragrafo 8, Legge finlandese; articolo 5, Legge islandese; articolo 3, Legge norvegese; articolo 3. 2, Legge danese.

36 Art. 2, Lov nr 360 af 2 juni 1999 om aendring af lov om registreret partnerskab (AEndring af betingelserne for indgaelse af registreret partnerskab og stedharnsadoption for registrerede partnere).

37 Gesetz vom 16. Februar 2001 zur Beendigung der Diskriminierung gleich-geschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften.

38 Vi sono stati invece alcuni contributi relativi alla Germania prima dell’elaborazione della Legge, M.A. GLENDON, State law andfamily. Family law in transition in the United States and Western Europe, Amsterdam, 1977, pp. 263-264; E. DIETRICH GRAUE:, Family law in Germany, in C. HAMILTON – K. STANDLEY, Family Law in Europe, London-Dublin- Edimbourg, 1995; G. HÒPPLER, Nichteheliche Lebensgemcinschaften als Problem fùr das staatliche und kirchliche Recht, Frankfurt am Main, 1999.

39 Loi n. 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

40 Cfr. G. FERRANDO, Gli accordi di convivenza: esperienze a confronto, in “Rivista Critica di Diritto Privato”, 2000, pp. 163 ss. ; F. GRILLINI, Omosessuali e diritti. Il Pacs in Francia e il confronto con la situazione italiana, in “Rivista Critica di Diritto Privato”, 2000, pp, 183 ss.

41 Journal Officiel, n. 265 del 16 novembre 1999, p. 16962.

42 G. BACH-IGNASSE – Y. Roussn., Le Pacs -juridique et pratique, Paris, 2000, p. 90; C. DESTAME, Un nouveau contrat solennel, in “La Semaine Juridique”, 1999, p. 1698; F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, PACS et famille. Retour sur l’analyse juridique d’un contrat controversé, in “Revue Trimestrielle de Droit Civil”, 2001, pp. 529 ss.; L. M. BILLÉ, PACS: de la Confusion a l’incohérence, 29 mars 1999, in “La Documentation Catholique”, 2002 (1999).

43 M.R. MARELLA, Il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio, in E. MOSCATI- A. ZOPPINI, 1 contraiti di convivenza,Torino, 2002, pp. 88-92.

44 Loi 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation legale, in “Le Moniteur belge” del 12 gennaio 1999.

45 J .L. RENCHON, Mariage, cohabitation legale et union libre, in Liber Amicurum Marie-Thérèse Meulers-Klein. Droit comparé des personnes et de la famille, Bruxelles, 1998, pp. 549 ss. In senso molto simile la legge catalana sulle situazioni assistenziali di mutuo aiuto: ley 19/1998 de 28 de diciembre.

46 M.J.A. VAN MOURIK – A.J.M. NUYTINCK, Pensonen-en familierecht, huwelijks- vermogensrecht en erfrecht, Deventer, 2002; H.U. JESSURUN D’OLIVEIRA, Het Pacte Civil de Solidarité, het geregistreerde partnerschap, het opengestelde huwelijk, en het Mederlandse international privaatrecht, in “Nederlands Juristenbland”, 2000, pp. 884-886. Per altra bibliografia in lingua si veda di nuovo G. CIMBALO, op. cit., pp. 470-71.

47 W.M. SCHRAMA, Registered Partnership in Netherlands, in “International Journal of Law, Policy and the Family”, 1999, p. 319.

48 Wet 9 van 21 december 2000, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk).

49 G. CIMBALO, Apertura del matrimonio civile e modifica della disciplina delle adozioni nella legislazione nei Paesi Bassi, in “Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica”, 2002, pp. 465-71; M. BONINI BARALDI, Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio di persone dello stesso sesso in Olanda, in “Famiglia”, 2001, pp. 419-58; H.U. JESSURUN
D’OLIVEIRA, Het Geregistreerd partnerschap, het “homohuwelijk” en het IPR, in “Nederlands Juristenbland”, 1999, pp, 305-306. Per una bibliografia più completa, G. CIMBALO, op. cit., p. 470.

50 Wet 10 van 21 decomber 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde gcslacht).
 

(continua)